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La consulenza tecnica d’ufficio nel processo tributario rappresenta uno strumento istruttorio di particolare rilevanza, disciplinato dall’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che consente al giudice tributario di acquisire “elementi conoscitivi di particolare complessità” necessari per la decisione della controversia.
La natura giuridica della consulenza tecnica d’ufficio nel processo tributario è stata chiarita dalla giurisprudenza di legittimità, che ha precisato come essa costituisca un mezzo istruttorio e non una prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cassazione civile Sez. Trib., ordinanza n. 24707 del 2023). 

Tale caratterizzazione comporta che il ricorso alla nomina di un consulente rientri nel potere discrezionale dell’organo giudicante, senza che sussista alcun vincolo gerarchico nella scelta della consulenza in alternativa alle altre opzioni istruttorie previste dalla norma.
I presupposti per la nomina del consulente tecnico d’ufficio sono individuati nella necessità di acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità tecnica che il giudice non è in grado di valutare autonomamente. 

La giurisprudenza ha precisato che è precluso al giudice tributario di disporre la consulenza tecnica d’ufficio in funzione puramente esplorativa o per sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, atteso il carattere tendenzialmente dispositivo del processo tributario (cfr. Cassazione civile Sez. Trib., ordinanza n. 12059 del 2024).
Il giudice, con ordinanza motivata, nomina il consulente, formula i quesiti specifici e fissa il termine per la comparizione e il giuramento. 

La scelta del consulente deve privilegiare soggetti dotati di specifica competenza in relazione agli accertamenti e alle valutazioni da compiere, potendo essere nominati professionisti iscritti negli albi o dipendenti di pubbliche amministrazioni con particolare competenza tecnica.
Un aspetto di particolare delicatezza riguarda i poteri di acquisizione documentale del consulente tecnico d’ufficio. 

La giurisprudenza ha stabilito che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti, può acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti e anche se diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda e delle eccezioni (cfr. Cassazione civile Sez. V, ordinanza n. 34452 del 2022).
Tuttavia, tale potere incontra limiti precisi nel rispetto del principio del contraddittorio. 

L’acquisizione di documenti non precedentemente prodotti dalle parti necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia delle parti stesse, risultando insufficiente quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta dai consulenti tecnici di parte, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le parti su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche (cfr. Corte d’appello civile Lecce, sentenza n. 983 del 2024).

È imprescindibile che il ricorso alla nomina di un consulente non si traduca in una delega alla decisione della causa, restando nel potere critico dell’organo giudicante la condivisione del contenuto e delle conclusioni della relazione peritale, così come il suo dissenso, purché logicamente ed adeguatamente motivato. Il giudice può discostarsi motivatamente dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio ove non le condivida, senza che sussista l’obbligo di disporre ulteriori indagini suppletive o integrative (cfr. Cassazione civile Sez. V, sentenza n. 5277 del 2022).
La convocazione del consulente tecnico d’ufficio a chiarimenti costituisce facoltà discrezionale del giudice e non obbligo processuale, rientrando tale potere officioso nella natura non dispositiva della consulenza tecnica. 

Il giudice può quindi rinnovare la consulenza peritale o richiamare il consulente a chiarimenti solo ove lo ritenga necessario secondo il proprio prudente apprezzamento.. 

La giurisprudenza ha chiarito che le contestazioni relative al merito e al contenuto valutativo delle indagini del consulente, in quanto non integranti eccezioni di nullità relative al procedimento della consulenza, possono essere sollevate dalla parte anche per la prima volta in grado di appello, non essendo soggette al regime preclusivo (cfr. Cassazione civile Sez. Trib., ordinanza n. 32965 del 2024). Diversamente, le censure attinenti a violazioni procedurali della consulenza tecnica, quali nullità relative, sono soggette al regime preclusivo e devono essere tempestivamente dedotte.
La violazione delle regole procedurali nella conduzione della consulenza tecnica può determinare nullità della stessa con conseguente inutilizzabilità delle conclusioni peritali. 

Particolare attenzione deve essere prestata al rispetto del contraddittorio durante le operazioni peritali e all’acquisizione di documentazione oltre i termini processuali senza il consenso delle parti, circostanze che possono comportare la nullità relativa della consulenza (cfr. Corte d’appello civile Roma, sentenza n. 3150 del 2025).
Il compenso del consulente tecnico d’ufficio è liquidato dal giudice al termine delle operazioni, con decreto che lo pone provvisoriamente a carico di una delle parti, mentre con la sentenza che definisce il giudizio viene regolato definitivamente il relativo onere secondo i criteri generali di soccombenza.
La consulenza tecnica d’ufficio nel processo tributario si configura quindi come strumento istruttorio di ausilio al giudice per la valutazione di questioni tecnicamente complesse, caratterizzato da specifici limiti procedurali volti a garantire il rispetto del contraddittorio e del principio dispositivo, la cui violazione può comportare nullità della consulenza stessa e conseguente inutilizzabilità delle relative conclusioni ai fini della decisione.

Avv. Amedeo Di Odoardo

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