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La questione dell’onere probatorio a carico del lavoratore in materia di infortunio sul lavoro rappresenta uno dei profili più delicati e tecnicamente complessi del diritto previdenziale, richiedendo un’analisi accurata della distribuzione degli obblighi di allegazione e prova tra le parti processuali.
Il quadro normativo di riferimento
Il sistema dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro trova la sua disciplina fondamentale nel D.P.R. n. 1124 del 1965, che all’art. 52 stabilisce l’obbligo per l’assicurato di dare immediata notizia di qualsiasi infortunio al proprio datore di lavoro, anche se di lieve entità. La normativa delinea un sistema in cui la tutela assicurativa presuppone la sussistenza di specifici elementi costitutivi che devono essere adeguatamente dimostrati.
I principi giurisprudenziali consolidati
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo inequivocabile che incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito un danno a causa dell’attività lavorativa svolta l’onere di provare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso di causalità tra l’uno e l’altra. Come precisato dalla Cassazione Civile, ordinanza n. 23173 del 12 agosto 2025, “il lavoratore non può limitarsi a dedurre di avere riportato un danno in occasione o durante la prestazione lavorativa, in ciò esaurendosi la prospettazione del ricorrente che vorrebbe identificare l’inadempimento dell’obbligo di sicurezza nel solo fatto dell’improvvisa apertura della portiera del mezzo senza dare una più dettagliata descrizione della dinamica dell’infortunio da cui possa desumersi a carico del datore una carenza nell’adozione di cautele idonee ad evitare l’evento”.
Gli elementi costitutivi dell’onere probatorio
L’onere probatorio del lavoratore si articola su diversi elementi fondamentali che devono essere specificamente allegati e dimostrati:
La prova dell’evento infortunistico: Il lavoratore deve fornire una ricostruzione precisa e circostanziata della dinamica dell’infortunio. Come evidenziato dal Tribunale del Lavoro di Cassino, sentenza n. 874 del 29 ottobre 2024, “la mera descrizione narrativa nel ricorso introduttivo delle modalità in cui si sarebbe verificato l’evento infortunistico non è sufficiente ad assolvere l’onere probatorio gravante sul lavoratore, il quale deve indicare nel ricorso, ai sensi dell’art. 414 comma 5 c.p.c., i mezzi di prova idonei a dimostrare la dinamica dell’infortunio e il nesso causale con l’attività lavorativa svolta”.
Il nesso di occasionalità: Particolare rilevanza assume la dimostrazione dell’occasione di lavoro, che non si esaurisce nella mera coincidenza temporale e spaziale con l’attività lavorativa. Il Tribunale del Lavoro di Crotone, sentenza n. 474 del 7 giugno 2024, ha chiarito che “la coincidenza di tempo e di luogo non è necessaria e, per quel che qui particolarmente interessa, non è da sola sufficiente ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio, sia che questo avvenga in itinere, sia che avvenga nel luogo e durante l’orario di lavoro, ove non integri la occasione di lavoro”.
La causa violenta: L’infortunio deve essere caratterizzato da una causa violenta, concentrata nel tempo ed esterna all’organismo del lavoratore. Come precisato dal Tribunale del Lavoro di Agrigento, sentenza n. 1213 del 1° ottobre 2024, la causa violenta “consiste in un evento che, con forza concentrata e straordinaria, agisce dall’esterno verso l’interno dell’organismo del lavoratore in occasione di lavoro, dando luogo alle alterazioni lesive”.
Le specificità probatorie nelle malattie professionali
Nel caso delle malattie professionali, la distribuzione dell’onere probatorio varia significativamente a seconda che la patologia sia o meno inclusa nelle tabelle ministeriali. Il Tribunale del Lavoro di Frosinone, sentenza n. 1472 del 4 settembre 2024, ha precisato che “per le malattie tabellate opera la presunzione legale di eziologia professionale, superabile dall’ente assicuratore solo mediante la dimostrazione che la patologia sia stata causata da un diverso fattore patogeno”, mentre “nelle ipotesi di malattia non tabellata, invece, l’onere di provare l’esistenza del nesso causale tra l’esposizione al rischio professionale e la patologia denunciata grava interamente sul lavoratore”.
L’autonomia del procedimento giudiziale
Un aspetto di particolare rilevanza riguarda il rapporto tra procedimento amministrativo e giudiziale. La Corte d’Appello del Lavoro di Catanzaro, sentenza n. 1011 del 29 settembre 2025, ha chiarito che “il procedimento amministrativo deve ritenersi del tutto autonomo rispetto a quello giudiziale, di talché tutti gli elementi istruttori traibili dalla fase pre-giudiziale – e financo quelli desumibili dalla denuncia di infortunio inviata all’INAIL dal datore di lavoro, anche laddove non contestati dall’INAIL – non possono influenzare la fase di presentazione della questione all’attenzione degli organi di giustizia né contraddire il principio di prova, secondo cui l’onere non può che essere intestato in capo al ricorrente/lavoratore”.
I mezzi di prova e la loro valutazione
L’onere probatorio del lavoratore deve essere assolto attraverso mezzi di prova idonei e specifici. Il Tribunale del Lavoro di Paola, sentenza n. 648 del 14 novembre 2024, ha evidenziato che “le testimonianze de relato, aventi ad oggetto circostanze apprese da persone estranee al giudizio, possono assumere rilevanza ai fini del convincimento del giudice solo nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità”, precisando che “le deposizioni de relato actoris, vertenti su fatti e circostanze di cui il teste è stato informato dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, hanno rilevanza probatoria sostanzialmente nulla”.
La distinzione tra responsabilità previdenziale e civile
È fondamentale distinguere l’onere probatorio nell’azione per il riconoscimento dell’infortunio INAIL da quello relativo alla responsabilità civile del datore di lavoro. La Cassazione Civile, ordinanza n. 26021 del 24 settembre 2025, ha precisato che “il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno, una volta richiamato il contratto di lavoro (ovvero ‘il titolo che costituisce la fonte’ dell’obbligo legale di protezione) si può limitare ‘alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento'”.
Le conseguenze processuali dell’inadempimento probatorio
Il mancato assolvimento dell’onere probatorio comporta inevitabilmente il rigetto della domanda. Come evidenziato dal Tribunale del Lavoro di Potenza, sentenza n. 515 del 16 luglio 2024, “la mera descrizione delle mansioni espletate e delle conseguenze dell’evento occorso, unitamente al deposito di documentazione sanitaria e alla richiesta di espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, non è sufficiente a soddisfare tale onere probatorio”.
In conclusione, l’onere probatorio a carico del lavoratore in materia di infortunio sul lavoro richiede una strategia difensiva accurata e tecnicamente rigorosa, che deve necessariamente fondarsi su allegazioni specifiche e mezzi di prova idonei a dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie infortunistica, senza che sia possibile fare affidamento su presunzioni o su elementi meramente indiziari.

Avv. Amedeo Di Odoardo

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