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Infortunio sul lavoro e società semplice: la responsabilità del datore di lavoro
10 Giugno 2026Il Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) adottava originariamente un sistema tabellare chiuso. L’art. 3 del d.P.R. 1124/1965 prevedeva l’assicurazione obbligatoria per le sole malattie indicate nell’Allegato n. 4, contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni ivi specificate; analogamente, l’art. 211 del d.P.R. 1124/1965 per l’agricoltura rinviava all’Allegato n. 5. In questo sistema, la tutela operava solo se la malattia e la lavorazione erano entrambe espressamente previste in tabella e la malattia si manifestava entro il periodo massimo di indennizzabilità.
Questo assetto è stato superato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 211, comma 1, del d.P.R. 1124/1965 per contrasto con l’art. 38, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevedeva l’obbligo assicurativo anche per malattie diverse da quelle tabellate, purché fosse comunque provata la causa di lavoro.
La Corte rilevò che il progresso delle tecnologie diagnostiche e lo sviluppo delle tecnologie produttive, con l’incremento dei fattori di rischio, avevano alterato il rapporto tra l’interesse all’allargamento dell’area dell’eziologia professionale e quello all’accertamento presuntivo: la presunzione legale del sistema tabellare non era più sufficiente a compensare il divieto di indagine aperta sulla causa di lavoro.
Dalla sentenza n. 179/1988 discende un sistema misto, che distingue nettamente due regimi probatori.
Malattie tabellate. Quando la malattia e la lavorazione sono entrambe riconducibili a una specifica previsione tabellare e la patologia si manifesta entro il periodo massimo di indennizzabilità, opera una presunzione legale di eziologia professionale. In questo caso, come affermato dalla Cassazione, «dall’inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia deriva l’applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall’assicurato, essendo conseguentemente onere dell’INAIL di dimostrare la dipendenza dell’infermità da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia» (Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12109/2023).
In sintesi: il lavoratore deve provare di essere affetto dalla patologia e di essere stato addetto alla lavorazione tabellata; spetta poi all’INAIL l’onere di dimostrare l’origine esclusivamente extralavorativa della malattia o l’inidoneità delle mansioni a provocarla, anche come concausa.
Malattie non tabellate. Per le malattie non comprese nelle tabelle, ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità, l’onere probatorio grava integralmente sul lavoratore. Questi deve provare: (a) l’esistenza della malattia; (b) le caratteristiche morbigene della lavorazione svolta; (c) il nesso eziologico tra lavorazione e patologia (Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 13546/2024).
Per le malattie non tabellate l’accertamento del nesso causale segue regole rigorose, elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Criterio del «più probabile che non».
La prova della causa di lavoro, ha affermato la Cassazione, «deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità» (Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 17438/2012). Non è sufficiente una mera ipotesi tecnica teoricamente possibile: occorre una probabilità qualificata, da verificarsi attraverso elementi ulteriori come dati epidemiologici, tipologia della lavorazione, caratteristiche dei macchinari, durata della prestazione e assenza di fattori extralavorativi alternativi.
Applicazione degli artt. 40 e 41 c.p.
In materia di nesso causale trovano applicazione i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., secondo cui l’efficienza causale dell’attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli sufficienti a cagionare l’infermità. In applicazione del principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p., «è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l’esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente» (Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 21952/2025).
Criteri medico-legali.
La giurisprudenza di merito ha precisato che l’accertamento deve fondarsi sull’analisi comparata tra dati clinici, dinamica lavorativa, meccanismo etiopatogenetico, assenza di fattori extralavorativi rilevanti e compatibilità cronologica e funzionale tra esposizione professionale e quadro patologico, attraverso i classici criteri medico-legali: cronologico, topografico, di continuità fenomenica, di idoneità lesiva (efficienza, proporzionalità, compatibilità) e di esclusione (Trib. Lav. Salerno, sent. n. 1606/2025; Trib. Lav. Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 863/2025).
Patologie ad eziologia multifattoriale.
Quando la malattia ha genesi multifattoriale, il nesso causale «non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione» in termini di probabilità qualificata (Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 27410/2025). La valutazione deve considerare l’intera storia lavorativa del soggetto, comprensiva di tutte le attività che abbiano comportato esposizione a fattori di rischio, e deve ancorarsi «a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione a rischio» (Trib. Lav. Salerno, sent. n. 1606/2025).
4. Il d.lgs. n. 38/2000 e la tutela del danno biologico
Il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 ha introdotto una disciplina innovativa per le prestazioni. Per le malattie professionali denunciate successivamente al 25 luglio 2000 (data di entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000), la tutela non è più ancorata alla capacità di produzione del reddito ma al danno biologico, definito come «la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona» (art. 13, comma 1).
Il sistema prevede:
- per menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiore al 16%: un indennizzo in capitale, erogato in unica soluzione;
- per menomazioni di grado pari o superiore al 16%: una rendita, ripartita in due quote — una per il danno biologico e una per le conseguenze patrimoniali.
Come precisato dalla giurisprudenza di merito, la nuova disciplina «riguarda tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali denunciati successivamente al 25-07-2000» (Trib. Lav. Salerno, sent. n. 1606/2025; Trib. Lav. Frosinone, sent. n. 828/2025).
Nelle cause per malattie professionali non tabellate, la prova del nesso causale richiede un approccio istruttorio articolato.
La Cassazione ha precisato che il giudice, oltre a consentire all’assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili, «è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio, diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all’entità dell’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall’assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti» (Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 8773/2018).
Sul piano probatorio, la giurisprudenza di merito evidenzia l’importanza di documenti quali il Documento di Valutazione dei Rischi, il Piano Sanitario e la Cartella Sanitaria del lavoratore, la cui assenza può risultare ostativa al riconoscimento dell’origine professionale (Trib. Lav. Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 2443/2024). È altresì cruciale la prova testimoniale per dimostrare le concrete modalità di svolgimento delle mansioni, la durata e l’intensità dell’esposizione al rischio.
Va infine segnalato che il riconoscimento amministrativo della malattia professionale da parte dell’INAIL non costituisce prova del nesso causale ai fini della tutela risarcitoria del danno biologico differenziale ex art. 2087 c.c.: in tale ambito, trattandosi di malattia non tabellata, «non opera alcuna presunzione neppure relativa, sicché l’onere probatorio della sussistenza del nesso causale grava pur sempre sul lavoratore ex art. 2697 c.c.» (Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 1500/2024).
Avv. Amedeo Di Odoardo




