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L’azione revocatoria ordinaria (c.d. actio pauliana) è disciplinata dagli artt. 2901-2903 c.c. Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono tre condizioni cumulative (art. 2901 c.c.):
- Consilium fraudis del debitore: che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore, oppure — se l’atto è anteriore al sorgere del credito — che fosse dolosamente preordinato a pregiudicarne il soddisfacimento.
- Participatio fraudis del terzo: per gli atti a titolo oneroso, che il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, in caso di atto anteriore al credito, partecipe della dolosa preordinazione.
- Eventus damni: il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
L’art. 2901 c.c. precisa che le prestazioni di garanzia (anche per debiti altrui) sono considerate atti a titolo oneroso se contestuali al credito garantito, e che l’adempimento di un debito scaduto non è soggetto a revoca. L’inefficacia non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda.
L’art. 2902 c.c. stabilisce che, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, il creditore può promuovere azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell’atto impugnato. Il terzo contraente che vanti ragioni di credito verso il debitore dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria non può concorrere sul ricavato se non dopo che il creditore sia stato soddisfatto (art. 2902 c.c.).
L’azione si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.).
Nel fallimento (e ora nella liquidazione giudiziale) il curatore può proporre l’azione revocatoria ordinaria secondo le norme del codice civile dinanzi al tribunale fallimentare (art. 66 L.F.; art. 165 CCII).
Orientamenti giurisprudenziali recenti
1. Eventus damni: nozione ampia e riparto probatorio
La Cassazione conferma un’interpretazione estensiva: il pregiudizio sussiste non solo quando l’atto esaurisce interamente la garanzia patrimoniale, ma anche quando determina una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio che renda più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito. Rileva, ad esempio, la sostituzione di un immobile con una somma di denaro più difficilmente aggredibile, o il mantenimento in capo all’alienante di un usufrutto vitalizio difficilmente assoggettabile a esecuzione forzata. Per valutare il pregiudizio occorre considerare non il valore commerciale dei beni residui ma il loro possibile valore di realizzo in sede esecutiva (così Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 20770/2025).
Sul riparto dell’onere probatorio: grava sul creditore dimostrare la variazione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale; spetta invece al debitore provare che, nonostante l’atto, il patrimonio residuo sia rimasto idoneo a soddisfare integralmente il credito (principio ribadito da Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 34548/2025 e Cass. Civ., Sez. VI-3, ord. n. 37245/2021).
L’eventus damni deve persistere fino al momento della decisione: se in corso di causa il credito si riduce per effetto — ad esempio — di un giudicato favorevole al debitore che accerti un controcredito, può venire meno lo stesso presupposto oggettivo dell’azione (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 19650/2025).
2. Credito tutelato: basta una ragione eventuale
L’art. 2901 c.c. accoglie una nozione ampia di credito: non serve un credito certo, liquido ed esigibile; è sufficiente una ragione di credito anche eventuale o litigiosa, purché non si tratti di pretese prima facie pretestuose. Il giudizio revocatorio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. per la pendenza della controversia sul credito (Cass. Civ., Sez. VI-3, ord. n. 37245/2021). Anche il credito risarcitorio da reato non ancora definitivamente accertato rientra tra le ragioni tutelabili (Trib. Siracusa, sent. n. 259/2026).
3. Elemento soggettivo: scientia damni e consilium fraudis
La distinzione più importante, ribadita di recente, è tra:
- Atti successivi al sorgere del credito: è sufficiente la mera consapevolezza da parte del debitore (e del terzo acquirente) del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (scientia damni), senza necessità di provare l’animus nocendi (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 3512/2025).
- Atti anteriori al sorgere del credito: occorre la dolosa preordinazione (consilium fraudis) e, per il terzo, la partecipatio fraudis, ossia la conoscenza della dolosa preordinazione del disponente (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 4551/2026).
La scientia damni del terzo acquirente — comprensiva della consapevolezza della sussistenza di ragioni creditorie a carico del disponente — può essere provata mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 3512/2025). Elementi valorizzati dalla giurisprudenza: stretto rapporto di parentela, coabitazione, prossimità temporale tra atto dispositivo e azioni esecutive, sproporzione tra prezzo e valore di mercato, mantenimento del venditore nel godimento dell’immobile (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 20770/2025; Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 10801/2025).
Un limite importante: la catena presuntiva si spezza se anche un solo anello manca di gravità, precisione e concordanza. Non basta — ad esempio — la mera presunzione di un rapporto di parentela tra i rappresentanti legali di società per inferire la sussistenza degli elementi soggettivi dell’azione (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 19993/2025).
L’onere probatorio grava interamente sull’attore revocante, senza alcuna inversione (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 27392/2023).
4. Momento di valutazione dell’elemento soggettivo: preliminare vs definitivo
In caso di contratto definitivo preceduto da preliminare, l’elemento soggettivo del terzo acquirente deve essere valutato con riferimento al momento della stipula del preliminare, non del definitivo: è con il preliminare che sorge l’obbligazione cui il terzo non può sottrarsi senza subire le conseguenze dell’inadempimento. Eventi successivi (es. notifica di pignoramento tra preliminare e definitivo) sono inidonei a dimostrare una pregressa consapevolezza (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 27926/2025).
5. Effetti dell’azione: singolo creditore vs curatore
Una differenza fondamentale chiarita dalla Cassazione: l’accoglimento della revocatoria proposta dal singolo creditore produce una mera declaratoria di inefficacia relativa, che consente al creditore vittorioso di aggredire con esecuzione individuale il bene. L’accoglimento della revocatoria proposta dal curatore fallimentare produce invece effetti più ampi: l’inefficacia si estende all’intera massa dei creditori e determina direttamente il recupero del bene al patrimonio oggetto dell’esecuzione fallimentare, con potere di apprensione in capo al curatore (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 5859/2026).
6. Subentro del liquidatore ex L. 3/2012
Quando, pendente l’azione revocatoria del singolo creditore, si apre la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore ex L. 3/2012, il liquidatore subentra nella posizione del creditore, che perde la legittimazione. Il liquidatore può proseguire l’azione già incardinata senza dover riprovare i presupposti, potendo utilizzare le risultanze istruttorie già acquisite (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 20770/2025).
7. Atti formalmente onerosi ma sostanzialmente gratuiti
La giurisprudenza di merito ha scrutinato rigorosamente le operazioni in cui l’onerosità è solo apparente. Un atto formalmente qualificato come compravendita deve essere considerato sostanzialmente gratuito quando il corrispettivo non risulta effettivamente eseguito — ad esempio un accollo di debiti mai onorato. In tal caso, per gli atti successivi al credito, è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio (scientia damni), provabile anche in via presuntiva dal rapporto di parentela e dalla comunanza di interessi economici (Trib. Siracusa, sent. n. 259/2026).
8. Rigetto e abuso del processo
La giurisprudenza di merito ha sanzionato condotte processuali abusive. In particolare, è stata ritenuta abusiva ex art. 96, comma 3, c.p.c. la condotta del creditore che promuove l’azione revocatoria omettendo di rappresentare circostanze decisive a sé ben note — come la propria determinante partecipazione all’operazione impugnata (es. erogazione del mutuo ipotecario agli acquirenti del bene oggetto di revocatoria). In tal caso la domanda è stata rigettata e l’attore condannato alle spese e al risarcimento per abuso del processo (Trib. Bergamo, sent. n. 392/2026).
Avv. Amedeo Di Odoardo



