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9 Luglio 2026L’analisi ruota attorno all’art. 1972 c.c., che distingue due ipotesi nettamente separate: la transazione su contratto illecito e la transazione su contratto nullo per altre ragioni.
La disposizione va letta in combinazione con l’art. 1418 c.c., che individua le cause di nullità, e con l’art. 1423 c.c., che sancisce l’inammissibilità della convalida del contratto nullo.
Prima di applicare l’art. 1972 c.c., il giudice deve qualificare la natura della transazione. La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere «dirimente» questa distinzione (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 405/2026; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6255/2023; Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11781/2026):
- Transazione novativa: interviene direttamente sul titolo, estinguendo le obbligazioni originarie e sostituendole con nuove. Richiede l’animus novandi (comune intenzione di estinguere l’obbligazione originaria) e l’aliquid novi (mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto).
- Transazione conservativa (o non novativa): non incide sul titolo, ma ne regola l’esecuzione o gli effetti, limitandosi a contemperare i contrapposti interessi con reciproche concessioni sul rapporto preesistente.
L’art. 1972 c.c. opera con un doppio regime:
- Comma 1 – Nullità: la transazione è nulla se il contratto oggetto di transazione è illecito, ossia affetto da illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti (ai sensi dell’art. 1418, comma 2, c.c.). La nullità opera anche se le parti hanno espressamente trattato della nullità del titolo. In tal caso, l’indisponibilità dell’interesse protetto impedisce qualsiasi effetto dismissivo (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26168/2018).
- Comma 2 – Annullabilità: negli altri casi di nullità (es. difetto di forma, mancanza di un requisito ex art. 1325 c.c., contrarietà a norme imperative senza illiceità della causa), la transazione novativa non è nulla ma annullabile, e solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo. Se entrambe le parti erano consapevoli della nullità, nessuna delle due può chiedere l’annullamento e la transazione resta valida ed efficace (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15841/2014). In questa pronuncia la Corte afferma in modo netto: «la transazione novativa ovvero quella che interviene sul titolo è annullabile, ma il vizio del negozio può essere fatto valere soltanto dalla parte che sia in errore sulla nullità del titolo. Ne consegue che […] non poteva essere fatta valere l’annullabilità della transazione novativa, essendo le parti pienamente a conoscenza della nullità del contratto di appalto».
Il principio è ribadito in termini generali da Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6255/2023: «la transazione novativa che interviene su un titolo nullo è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa a un contratto illecito […] ed è invece annullabile negli altri casi, ma il vizio del negozio può essere fatto valere soltanto dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità».
In questa ipotesi il regime è più severo: la transazione conservativa — che non sostituisce il titolo ma si limita a regolarne esecuzione o effetti — è sempre affetta da nullità se il contratto sottostante è nullo, anche se le parti ne abbiano trattato.
La ragione è che essa «regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo» (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 405/2026).
Un corollario importante: la nullità di singole clausole del contratto sottostante non si riverbera automaticamente sulla transazione. Occorre verificare, ai sensi dell’art. 1419 c.c., se quelle clausole fossero essenziali rispetto all’assetto di interessi complessivo. In mancanza di essenzialità, l’invalidità delle clausole comporta al più l’annullabilità della transazione ex art. 1972 comma 2 c.c., non la nullità (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9293/2026; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 382/2018; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14647/2018).
| Tipo di transazione | Natura della nullità del titolo | Regime |
| Novativa | Contratto illecito (causa/motivo illecito) | Nulla (art. 1972 co. 1) |
| Novativa | Contratto nullo ma non illecito | Annullabile solo dalla parte che ignorava la nullità (art. 1972 co. 2) |
| Conservativa | Qualsiasi nullità | Nulla sempre |
L’operatore del diritto che si trova di fronte a una transazione su atto nullo deve quindi, in primo luogo, qualificare la transazione come novativa o conservativa; poi verificare se la nullità del titolo discenda da illiceità o meno; infine, nel caso di transazione novativa su contratto nullo non illecito, accertare lo stato di conoscenza della nullità in capo alla parte che intende impugnare l’accordo.
Avv. Amedeo Di Odoardo




