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Nella società semplice, l’individuazione del datore di lavoro ai fini della normativa antinfortunistica segue regole precise, che derogano sensibilmente alla disciplina pensata per i tipi societari di capitali. Il punto di partenza è la nozione prevenzionale di datore di lavoro contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008, secondo cui è datore di lavoro «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa».

La disciplina codicistica della società semplice prevede che, salvo diversa pattuizione, l’amministrazione spetti a ciascun socio disgiuntamente dagli altri (art. 2257 c.c.), che i diritti e gli obblighi degli amministratori siano regolati dalle norme sul mandato (art. 2261 c.c.) e che la rappresentanza spetti a ciascun socio amministratore estendendosi a tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale (art. 2266 c.c.).

La conseguenza in ambito prevenzionale è netta e trova conferma nella giurisprudenza più recente: ciascun socio cui è attribuita l’amministrazione disgiunta riveste la qualità di datore di lavoro ed è pertanto titolare della posizione di garanzia collegata alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori dipendenti.

La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 7563 del 25 febbraio 2026 ha affrontato esattamente il tema, affermando un principio di diritto di assoluta rilevanza:

«Nelle società semplici, ai fini della individuazione del datore di lavoro tenuto al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81 del 2008, qualora l’amministrazione sia affidata ai soci con firma disgiunta, ciascuno dei soci amministratori riveste la qualità di datore di lavoro in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa e responsabile dell’organizzazione.»

Nel caso concreto — un infortunio mortale occorso a un dipendente di una società agricola semplice, investito da un trattore in retromarcia condotto da uno dei soci — la Cassazione ha confermato la condanna di tutti e tre i soci amministratori, respingendo la tesi difensiva secondo cui solo il socio indicato in visura camerale come rappresentante legale per gli adempimenti in materia di lavoro potesse considerarsi datore di lavoro.

Un passaggio cruciale della sentenza riguarda il tentativo di invocare l’istituto della delega gestoria di cui all’art. 2381 c.c. per escludere la responsabilità degli altri soci. La Cassazione ha escluso recisamente questa possibilità:

«La mera attribuzione ad uno solo dei soci della rappresentanza legale della società ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti connessi alla disciplina del lavoro non integra una delega di funzioni idonea ad escludere la responsabilità degli altri soci amministratori, non essendo applicabile alle società semplici l’istituto della delega gestoria di cui all’art. 2381 cod. civ., previsto esclusivamente per le società per azioni.»

La delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/2008, peraltro, richiederebbe requisiti formali stringenti (atto scritto, data certa, accettazione, poteri decisionali e di spesa effettivi) che nella prassi delle società semplici difficilmente ricorrono. In ogni caso, la Cassazione chiarisce che l’eventuale attribuzione della sola rappresentanza negoziale a uno dei soci non spoglia gli altri della posizione di garanzia.

L’art. 299 D.Lgs. 81/2008, rubricato «Esercizio di fatto di poteri direttivi», stabilisce che le posizioni di garanzia gravano altresì su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro. La disposizione ha natura meramente ricognitiva di un principio consolidato: l’individuazione dei destinatari degli obblighi antinfortunistici si fonda sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono sulla carica formale.

Il Tribunale penale di Firenze, sentenza n. 4678 del 17 dicembre 2015 ha ribadito che il principio di effettività impone di guardare ai comportamenti ricorrenti, costanti e specifici da cui desumere l’effettivo esercizio di poteri datoriali o dirigenziali, anche nel campo della sicurezza, indipendentemente dalla qualifica formale. Ciò significa che, anche nella società semplice, chi di fatto esercita i poteri del datore di lavoro risponde penalmente degli infortuni, a prescindere da quanto risulti dal contratto sociale o dalla visura camerale.

Sul versante civilistico, la responsabilità del datore di lavoro per infortunio discende dall’art. 2087 c.c., che impone all’imprenditore di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Si tratta di responsabilità contrattuale, con inversione dell’onere probatorio: il lavoratore deve provare il danno, la nocività dell’ambiente e il nesso causale; il datore di lavoro deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie (Cass. civ., Sez. III, n. 16886/2016).

Quanto al rapporto tra indennizzo INAIL e risarcimento civilistico, l’art. 10 DPR 1124/1965 stabilisce che l’assicurazione obbligatoria esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile, ma fa salva l’ipotesi in cui il datore di lavoro (o chi per esso) abbia riportato condanna penale per il fatto da cui l’infortunio è derivato. In tal caso, permane la responsabilità civile e il lavoratore può agire per il danno differenziale. La Cassazione civile ha chiarito che la sentenza penale di condanna del legale rappresentante (o, nella società semplice, del socio amministratore) costituisce l’elemento pregiudiziale per la pronuncia risarcitoria in sede civile, anche se la società non è stata parte del processo penale (Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 11432/2004).

La sentenza della Cassazione n. 7563/2026 ha affrontato anche il profilo della responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 (art. 25-septies, reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche), applicabile anche alla società semplice. Il vantaggio dell’ente — criterio oggettivo di imputazione — può consistere nel risparmio di spesa conseguente all’omessa adozione delle misure di sicurezza, comprensivo non solo dei costi materiali ma anche di quelli per la formazione, l’informazione e la predisposizione del sistema disciplinare.

Nella società semplice, il quadro che emerge è, dunque, il seguente:

  • Ciascun socio amministratore con poteri disgiunti è datore di lavoro ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008, con la pienezza degli obblighi di cui all’art. 18 del medesimo decreto (valutazione dei rischi, formazione, informazione, DPI, vigilanza, ecc.).
  • La delega gestoria ex art. 2381 c.c. non è invocabile per le società semplici, trattandosi di istituto proprio delle società per azioni.
  • Il principio di effettività (art. 299 D.Lgs. 81/2008) estende la responsabilità a chiunque eserciti concretamente i poteri datoriali.
  • La responsabilità penale di ciascun socio amministratore è personale e fondata sulla propria posizione di garanzia, senza alternative di responsabilità (Cass. pen., Sez. IV, n. 36486/2008).
  • La responsabilità civile (art. 2087 c.c. e art. 10 DPR 1124/1965) permane in caso di condanna penale, consentendo l’azione per il danno differenziale.
  • La responsabilità 231 dell’ente sussiste se dal reato presupposto deriva un vantaggio in termini di risparmio di spesa.

Avv. Amedeo Di Odoardo

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