
PROCESSO PENALE: LA DISTINZIONE TRA SPONTANEE DICHIARAZIONI E SOMMARIE INFORMAZIONI
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18 Novembre 2025Il perfezionamento del deposito telematico rappresenta una delle questioni più delicate e tecnicamente complesse del processo civile telematico, caratterizzata da una disciplina normativa articolata e da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che ha chiarito i momenti e le modalità attraverso cui si realizza l’effettiva acquisizione degli atti processuali nel fascicolo informatico.
La disciplina del deposito telematico trova il suo fondamento nell’art. 196-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che stabilisce il principio generale secondo cui “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza”.
L’obbligatorietà del deposito telematico è sancita dall’art. 196-quater delle disposizioni di attuazione, che prevede che “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”, salve le eccezioni previste per situazioni di urgenza e malfunzionamento dei sistemi informatici.
Per il processo penale, l’art. 111-bis del codice di procedura penale stabilisce analogamente che “il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”, mentre l’art. 172 c.p.p. precisa che “il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l’accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il deposito telematico costituisce una fattispecie a formazione progressiva che si articola attraverso quattro distinte ricevute di posta elettronica certificata, ciascuna delle quali ha una specifica funzione nel procedimento di acquisizione dell’atto nel fascicolo informatico.
Come precisato dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 69 del 3 gennaio 2025, il meccanismo si articola attraverso i seguenti passaggi: “il depositante invia il messaggio di posta elettronica certificata e il gestore PEC del depositante genera la ricevuta di accettazione; il gestore PEC del Ministero della Giustizia restituisce la ricevuta di avvenuta consegna; il gestore dei servizi telematici effettua i controlli automatici formali e l’esito dei controlli formali è comunicato al depositante; infine il cancelliere accetta manualmente il deposito dell’atto”.
Il momento formale del perfezionamento del deposito è individuato dalla generazione della ricevuta di avvenuta consegna, corrispondente alla seconda PEC del procedimento. Come affermato dalla Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 4004 del 13 febbraio 2024, “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia”.
Questo principio trova conferma nell’orientamento consolidato secondo cui “il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia”, come ribadito dalla Corte d’appello lavoro di Catania, sentenza n. 984 del 29 ottobre 2024.
Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che l’efficacia del perfezionamento che si realizza con la seconda PEC ha carattere meramente provvisorio, essendo subordinata al positivo superamento dei controlli successivi. Come chiarito dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17153 del 25 giugno 2025, “tale efficacia costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio, in quanto risulta comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive PEC, e cioè quella ‘esito controlli automatici deposito’ (c.d. ‘terza PEC’) e quella di ‘accettazione deposito’ (cd. ‘quarta PEC’)”.
La ratio di questa impostazione è chiaramente espressa dalla stessa pronuncia: “lo scopo del deposito non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l’accettazione dell’atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)”.
Quando il procedimento di deposito telematico non si completa positivamente, sorgono importanti conseguenze processuali. La Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 15909 del 14 giugno 2025 ha precisato che “in caso di mancato completamento dell’iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l’esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo”.
In tali circostanze, come evidenziato dalla Corte d’appello civile di Milano, sentenza n. 1306 del 15 maggio 2025, “solo l’esito positivo della terza PEC integri l’adempimento del deposito, realizzando il contatto tra la parte e l’Ufficio che porta alla cognizione del Giudice l’atto d’impulso processuale”, nonostante la previsione normativa che anticipa formalmente il momento del deposito alla generazione della seconda PEC.
Quando il deposito telematico non si perfeziona positivamente, sorge a carico della parte un preciso onere di attivarsi tempestivamente per rimediare alla situazione. La Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 18125 del 3 luglio 2025 ha chiarito che “qualora il deposito venga rifiutato dalla cancelleria o manchi la quarta PEC di conferma, sorge a carico della parte l’onere di attivarsi con immediatezza per rimediare al mancato perfezionamento”.
Le opzioni a disposizione della parte sono alternative: “mediante alternativamente un nuovo tempestivo deposito in continuazione con la precedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto, ovvero mediante tempestiva formulazione di istanza di rimessione in termini ove la decadenza si assuma avvenuta per fatto non imputabile alla parte”.
L’istituto della rimessione in termini assume particolare rilevanza nel contesto del deposito telematico, richiedendo però la dimostrazione di specifici presupposti. Come precisato dalla Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 26617 del 2 ottobre 2025, “la tempestività della reazione, quale requisito necessario per l’accoglimento dell’istanza unitamente alla sussistenza del fatto ostativo, deve essere valutata con riferimento al momento in cui il difensore, usando la diligenza e la perizia richiesta ad un operatore professionale, avrebbe dovuto rendersi conto del mancato perfezionamento del deposito”.
Il difensore ha infatti “l’onere di vigilare attivamente sull’avvenuto perfezionamento del deposito telematico e, mediante accesso ai registri informatici, sull’avvenuta iscrizione al ruolo, non potendo attendere sollecitazioni della controparte”.
La giurisprudenza ha affrontato diverse fattispecie specifiche, chiarendo che non ogni errore nel deposito telematico può giustificare la rimessione in termini. La sentenza del Tribunale civile di Spoleto n. 571 del 26 giugno 2024 ha stabilito che “l’inerzia della parte che, informata dell’esito negativo dei controlli, rimanga inattiva per un periodo prolungato senza compiere alcuna iniziativa, determina una decadenza ascrivibile alla parte stessa e non al sistema informatico”.
Analogamente, la Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17153 del 25 giugno 2025 ha chiarito che “il mancato rispetto delle specifiche tecniche in materia di processo civile telematico, note e doverosamente conoscibili, costituisce fattore direttamente imputabile alla parte, precludendo la rimessione in termini”.
Per quanto riguarda i profili temporali, l’art. 51 del decreto legge n. 90 del 2014 ha precisato che “il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”, confermando che il riferimento temporale per la valutazione della tempestività rimane la seconda PEC.
Nel processo amministrativo, l’allegato 2, art. 4 del codice del processo amministrativo stabilisce che “è assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito”, precisando che “il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione”.
Il perfezionamento del deposito telematico rappresenta quindi un meccanismo complesso che richiede particolare attenzione da parte dei professionisti legali, i quali devono vigilare attivamente sull’intero procedimento di acquisizione dell’atto nel fascicolo informatico, non limitandosi alla mera ricezione della ricevuta di avvenuta consegna ma verificando l’esito positivo dell’intera procedura attraverso la ricezione delle successive comunicazioni PEC, attivandosi tempestivamente in caso di anomalie o rifiuti per evitare decadenze processuali.
Avv. Amedeo Di Odoardo


