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La giustizia riparativa
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La distinzione tra spontanee dichiarazioni e sommarie informazioni nel processo penale italiano costituisce uno dei profili più delicati della disciplina delle indagini preliminari, con rilevanti conseguenze sul piano delle garanzie difensive e dell’utilizzabilità processuale. Si tratta di due istituti concettualmente distinti, regolati dall’art. 350 c.p.p., che rispondono a logiche e presupposti differenti.
Le sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini sono disciplinate dai commi 1-4 dell’art. 350 c.p.p. e costituiscono un atto garantito, caratterizzato da una sollecitazione attiva della polizia giudiziaria che convoca l’indagato per escuterlo sui fatti oggetto di indagine. La norma prevede che gli ufficiali di polizia giudiziaria assumano tali informazioni “con le modalità previste dall’articolo 64”, ossia con tutte le garanzie proprie dell’interrogatorio.
Il regime garantistico è particolarmente rigoroso: prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria deve invitare la persona a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede alla nomina d’ufficio. Le sommarie informazioni devono essere assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale va dato tempestivo avviso e che ha l’obbligo di presenziare al compimento dell’atto. Devono inoltre essere forniti gli avvertimenti previsti dall’art. 64 c.p.p., tra cui il diritto al silenzio e l’avviso che le dichiarazioni potranno essere utilizzate nei confronti del dichiarante.
La giurisprudenza ha chiarito con fermezza che l’apertura di un verbale di sommarie informazioni costituisce una evidente sollecitazione a dichiarare, incompatibile con il requisito della spontaneità. Come affermato dalla Cassazione Penale, sentenza n. 3286 del 2023, “perché le dichiarazioni siano ‘spontanee’, infatti, non basta che siano state rese ‘senza alcuna coercizione’, è necessario che siano state rese anche ‘senza alcuna sollecitazione’ e l’apertura di un verbale di sommarie informazioni costituisce una evidente ed innegabile sollecitazione a dichiarare”.
Le dichiarazioni spontanee sono invece disciplinate dal comma 7 dell’art. 350 c.p.p., che prevede che “la polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall’articolo 503 comma 3”.
La caratteristica essenziale delle dichiarazioni spontanee risiede nella loro autonoma iniziativa: devono promanare liberamente dalla persona sottoposta alle indagini, senza alcuna sollecitazione o domanda da parte della polizia giudiziaria. Per tali dichiarazioni non è richiesta la presenza del difensore né sono prescritti gli avvertimenti di cui all’art. 64 c.p.p., proprio perché si tratta di un contributo conoscitivo che l’indagato decide autonomamente di fornire.
La Cassazione Penale, sentenza n. 40883 del 2017, ha precisato che “a differenza delle sommarie informazioni su sollecitazione degli investigatori di cui all’articolo 350, commi 1-4, non è in questo caso richiesta la presenza del difensore, non sono prescritte le garanzie ex articolo 64, ed in particolare l’avviso circa il diritto al silenzio, non si distingue tra indagato libero ed in vinculis, ma va comunque obbligatoriamente redatto verbale ai sensi dell’inequivoca previsione dell’articolo 357, comma 2, lettera b)”.
La differenza più rilevante tra i due istituti riguarda il regime di utilizzabilità processuale. Le sommarie informazioni, se assunte nel rispetto delle garanzie previste, sono pienamente utilizzabili in ogni fase del procedimento. Le dichiarazioni spontanee, invece, hanno un regime di utilizzabilità differenziato: sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari e in particolare per l’emissione e il mantenimento di misure cautelari personali o reali, ma non sono utilizzabili nel dibattimento se non nei limiti previsti dall’art. 503 comma 3 c.p.p., ossia mediante contestazione per valutare la credibilità del dichiarante.
La giurisprudenza consolidata, come ribadito dalla Cassazione Penale, sentenza n. 41367 del 2022, ha chiarito che “sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l’indagato abbia reso – in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all’articolo 63 c.p.p., comma 1 e articolo 64 c.p.p. – alla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 350 c.p.p., comma 7, anche se non nell’immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione”.
Un aspetto cruciale riguarda il controllo che il giudice deve esercitare sulla qualificazione operata dalla polizia giudiziaria. La Cassazione Penale, sentenza n. 29061 del 2017, ha affermato che la qualificazione operata dalla polizia giudiziaria non è sufficiente a rendere le dichiarazioni utilizzabili come spontanee. Spetta al giudice di merito accertare d’ufficio, sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, anche di ordine logico, se le dichiarazioni abbiano effettivamente natura libera e volontaria, dandone atto con motivazione congrua e adeguata. Nella valutazione della spontaneità devono essere considerati il contesto spazio-temporale in cui le dichiarazioni sono state rese, lo stato di libertà o di arresto del dichiarante, la presenza o assenza del difensore e l’avvenuta comunicazione degli avvisi di legge.
La violazione delle regole che presiedono all’assunzione delle sommarie informazioni comporta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni. In particolare, se una persona viene sentita come testimone quando avrebbe dovuto essere sentita sin dall’inizio come indagato, si applica l’art. 63 comma 2 c.p.p., che sancisce l’inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese. Analogamente, le dichiarazioni qualificate come spontanee ma in realtà sollecitate dalla polizia giudiziaria sono affette da inutilizzabilità patologica.
In sintesi, la distinzione tra i due istituti si fonda sulla presenza o assenza di sollecitazione da parte della polizia giudiziaria: le sommarie informazioni presuppongono una convocazione e un’escussione strutturata con pieno apparato garantistico, mentre le dichiarazioni spontanee devono scaturire dall’autonoma iniziativa dell’indagato senza alcuna sollecitazione esterna. Tale distinzione si riflette sul regime di utilizzabilità processuale e sulle garanzie difensive applicabili, rendendo essenziale per il giudice verificare la reale natura delle dichiarazioni al di là della qualificazione formale operata dalla polizia giudiziaria.

Avv. Amedeo Di Odoardo

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