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La giustizia riparativa rappresenta uno dei più significativi sviluppi dell’ordinamento penale italiano contemporaneo, configurandosi come un paradigma innovativo che si affianca al tradizionale sistema punitivo per offrire percorsi alternativi di risoluzione dei conflitti derivanti dal reato. Questo istituto, recentemente disciplinato in modo organico dal legislatore, si fonda su principi di dialogo, responsabilizzazione e riparazione del danno che trascendono la mera logica retributiva per abbracciare una visione più ampia della giustizia.
La disciplina normativa della giustizia riparativa trova il suo fondamento principale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che ha dato attuazione alla direttiva europea sui diritti delle vittime di reato, introducendo nell’ordinamento italiano una regolamentazione sistematica di questo istituto. La normativa si articola attraverso diverse disposizioni che ne disciplinano l’accesso, le modalità di svolgimento e gli effetti giuridici.
L’articolo 129-bis del codice di procedura penale costituisce la disposizione cardine che regola l’accesso ai programmi di giustizia riparativa. La norma stabilisce che “in ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria può disporre, anche d’ufficio, l’invio dell’imputato e della vittima del reato” al Centro per la giustizia riparativa competente per territorio. Questa previsione evidenzia la flessibilità temporale dell’istituto, che può essere attivato in qualsiasi momento del procedimento penale, dalla fase delle indagini preliminari fino all’esecuzione della pena.
Il carattere volontario della partecipazione rappresenta un elemento essenziale del sistema. La norma richiede che l’invio avvenga “previa adeguata informazione e su base volontaria”, garantendo così che la scelta di aderire al programma sia libera e consapevole. Questo principio trova ulteriore conferma nell’articolo 90-bis.1 del codice di procedura penale, che impone alle autorità procedenti di informare la vittima “sin dal primo contatto” della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa.
La giustizia riparativa si caratterizza per la sua natura extraprocessuale, come chiarito dalla recente giurisprudenza costituzionale. La Corte Costituzionale ha precisato che “la giustizia riparativa si configura come un programma di attività extraprocessuale, priva di carattere procedimentale in senso processual-penalistico e di natura giurisdizionale, che si colloca in un rapporto di alternatività o complementarità rispetto alla giustizia penale”. Questa natura peculiare comporta che il programma “si sviluppa fuori del processo penale che resta largamente impermeabile ai contenuti della riparazione”, salvo per gli effetti che l’eventuale esito positivo può produrre in sede di commisurazione della pena.
Gli effetti giuridici della giustizia riparativa si manifestano attraverso diverse disposizioni normative che ne valorizzano l’esito positivo. L’articolo 62, numero 6, del codice penale prevede come circostanza attenuante comune “l’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo”. La norma specifica che quando l’esito riparativo comporta l’assunzione di impegni comportamentali da parte dell’imputato, la circostanza è valutata solo quando tali impegni sono stati rispettati.
Particolarmente significativo è l’effetto della giustizia riparativa sui reati perseguibili a querela. L’articolo 152 del codice penale stabilisce che vi è remissione tacita della querela quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con esito riparativo, con la precisazione che quando l’esito comporta l’assunzione di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.
Il legislatore ha inoltre previsto la possibilità di sospendere il processo per consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. L’articolo 129-bis, comma 4, del codice di procedura penale stabilisce che “nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa”.
La disciplina dell’esecuzione penale ha recepito i principi della giustizia riparativa attraverso significative modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario. L’articolo 15-bis prevede che “in qualsiasi fase dell’esecuzione, l’autorità giudiziaria può disporre l’invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa”. La partecipazione e l’eventuale esito riparativo sono valutati ai fini della concessione di benefici penitenziari quali l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, le misure alternative alla detenzione e la liberazione condizionale.
L’articolo 13 della legge sull’ordinamento penitenziario ha integrato il trattamento penitenziario con i principi della giustizia riparativa, prevedendo che nell’ambito dell’osservazione scientifica della personalità sia offerta all’interessato “l’opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione”. La norma stabilisce inoltre che “nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa”.
La giustizia riparativa trova applicazione anche nell’ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova. L’articolo 464-bis del codice di procedura penale prevede che il programma di trattamento allegato all’istanza di messa alla prova debba contemplare “le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa”.
L’organizzazione territoriale della giustizia riparativa è affidata ai Centri per la giustizia riparativa, la cui gestione rientra nelle competenze del Ministero della Giustizia. L’articolo 16 del decreto legislativo n. 300 del 1999 attribuisce al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità lo “svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa”.
La competenza giurisdizionale per i provvedimenti relativi all’accesso alla giustizia riparativa è disciplinata dall’articolo 45-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che stabilisce criteri specifici per individuare il giudice competente nelle diverse fasi processuali.
La giustizia riparativa si distingue nettamente dagli istituti tradizionali di riparazione del danno, quali quelli disciplinati per l’ingiusta detenzione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione, regolato dagli articoli 314 e seguenti del codice di procedura penale, “trova fondamento nella condizione soggettiva della persona sottoposta a detenzione immeritata” e si inquadra in un sistema di responsabilità da atto lecito, basato su principi di solidarietà e giustizia distributiva, distinto dalla responsabilità aquiliana.
Il processo innanzi al giudice di pace presenta peculiari connessioni con i principi della giustizia riparativa. La Corte Costituzionale ha evidenziato che tale processo “presenta connotazioni peculiari che si collegano – per la natura dei reati devoluti alla sua cognizione, di ridotta gravità ed espressivi, per lo più, di conflitti a carattere interpersonale di carattere privato – alla funzione conciliativa assegnata a tale giudice, anche tramite strumenti processuali volti a favorire la riparazione del danno e la conciliazione tra autore e vittima del reato”.
L’istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, disciplinato dall’articolo 162-ter del codice penale, rappresenta un ulteriore strumento che, pur non coincidendo con la giustizia riparativa in senso stretto, ne condivide le finalità di composizione non conflittuale della controversia. La norma prevede che nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato quando l’imputato ha riparato interamente il danno mediante restituzioni o risarcimento ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.
La giustizia riparativa si configura quindi come un sistema articolato e complesso che offre nuove prospettive per la risoluzione dei conflitti penali, valorizzando il dialogo tra le parti e la responsabilizzazione dell’autore del reato. La sua natura extraprocessuale non ne diminuisce l’importanza, ma anzi ne sottolinea la specificità come strumento complementare al tradizionale sistema penale, capace di offrire risposte più adeguate alle esigenze di giustizia delle vittime e di reinserimento sociale degli autori di reato.
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale dimostra come l’ordinamento italiano stia progressivamente accogliendo una concezione più ampia della giustizia penale, che non si limita alla mera punizione ma abbraccia finalità riparative e riconciliative, in linea con le più avanzate esperienze internazionali in materia di giustizia riparativa.

Avv. Amedeo Di Odoardo

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giulio

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