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Assenze ingiustificate e licenziamento per giusta causa
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Il collegamento economico-funzionale tra imprese appartenenti al medesimo gruppo societario non determina automaticamente l’estensione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro a tutte le società del gruppo. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, occorre verificare la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, configurabile quando ricorrono congiuntamente specifici requisiti che rivelano una simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività.
La Cassazione civile, ordinanza n. 5970 del 2024 ha precisato che la codatorialità nell’impresa di gruppo presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, con esercizio dei tipici poteri datoriali da parte delle diverse società che diventano datori sostanziali.
La giurisprudenza ha individuato quattro elementi essenziali che devono sussistere congiuntamente:
a) Unicità della struttura organizzativa e produttiva: le diverse società devono operare come un’unica entità organizzativa, con compenetrazione di mezzi e attività che trascende la mera sinergia tra consociate.
b) Integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo: deve sussistere un correlativo interesse comune che vada oltre il normale coordinamento tra società collegate, configurando una sostanziale unicità soggettiva.
c) Coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario: deve essere individuabile un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune. Come evidenziato dalla Corte d’appello lavoro di Ancona, sentenza n. 263 del 2025, quando la società capogruppo eroga servizi strategici relativi all’area delle risorse umane (gestione offerte di lavoro, reclutamento, formazione, gestione presenze e buste paga, fino alla consegna delle lettere di licenziamento) e vi è coincidenza tra i legali rappresentanti senza residui margini di autonoma organizzazione gestionale, la società formalmente titolare costituisce mero simulacro utilizzato quale schermo per mascherare la reale titolarità dell’azienda.
d) Utilizzazione contemporanea e indifferenziata della prestazione lavorativa: la prestazione deve essere svolta in modo promiscuo in favore delle varie società del gruppo. Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha precisato che tale requisito può essere superato quando la compenetrazione delle imprese sia talmente pervasiva da configurare un’impresa unitaria.
La sentenza del Tribunale del lavoro di Ancona n. 411 del 2024 ha individuato specifici elementi presuntivi della sussistenza di codatorialità: l’unicità della sede legale, la sostanziale coincidenza soggettiva tra le società attraverso partecipazioni societarie incrociate, la prestazione di attività lavorativa indifferentemente per le varie società del gruppo con sostituzione di lavoratori dipendenti di altre società senza alcuna formalizzazione, la mancanza di adeguata prova documentale dei rapporti contrattuali intercorrenti tra le società del gruppo, l’incuranza delle parti nel definire le rispettive obbligazioni contrattuali, la genericità dei servizi subappaltati con corrispettivi parametrati alle ore lavorative effettuate.
Quando sussiste un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, le conseguenze sul licenziamento sono molteplici e rilevanti:
1. Estensione dell’obbligo di repêchage
Il datore di lavoro deve provare non solo la soppressione del posto di lavoro ma anche l’impossibilità di ricollocazione del lavoratore, valutando tale possibilità con riferimento a tutte le società del gruppo. Come affermato dalla sentenza del Tribunale del lavoro di Venezia n. 307 del 2025, quando sussiste codatorialità tra più società, la verifica della sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, così come dell’assolvimento dell’obbligo di repêchage, deve essere necessariamente condotta con riferimento a tutte le società codatrici.
La valutazione delle possibilità di ripescaggio deve essere effettuata anche con riferimento alle mansioni inferiori, dovendo il datore di lavoro offrire la mansione alternativa anche inferiore al lavoratore in attuazione del principio di correttezza e buona fede.
2. Computo dei dipendenti per le soglie dimensionali
Ai fini dell’individuazione della tutela applicabile in caso di illegittimo licenziamento, il computo dei dipendenti per il raggiungimento della soglia dimensionale prevista dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970deve essere effettuato con riferimento all’organico di tutte le imprese del gruppo quando sussista un unico centro di imputazione. La sentenza del Tribunale di Ancona ha precisato che il computo va effettuato “tenendo conto della normale occupazione dell’impresa con riferimento al periodo di tempo antecedente al licenziamento, senza che abbiano rilevanza le contingenti e occasionali contrazioni del livello occupazionale aziendale determinate da fattori verificatisi in prossimità del recesso”.
3. Responsabilità solidale
In presenza di un unico centro di imputazione, tutte le società del gruppo sono solidalmente responsabili delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ivi comprese quelle conseguenti all’illegittimità del licenziamento. Come evidenziato dalla Corte d’appello lavoro di Roma, sentenza n. 3994 del 2024, la responsabilità solidale si estende non soltanto all’obbligo di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, ma anche al pagamento dell’indennità risarcitoria, al versamento dei contributi previdenziali e al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
4. Valutazione del giustificato motivo oggettivo
Il licenziamento risulta illegittimo quando la motivazione si riferisce alla sola cessazione dell’attività della società formale datrice di lavoro senza considerazione dell’attività svolta dalle altre società codatrici. La sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 44 del 2025 ha chiarito che una volta accertata la codatorialità, il giustificato motivo oggettivo di licenziamento deve essere valutato con riferimento all’effettivo perimetro di attività dell’impresa complessiva.
È importante sottolineare che non ogni gruppo societario configura automaticamente un unico centro di imputazione. La sentenza del Tribunale del lavoro di Parma n. 417 del 2025 ha precisato che la configurazione richiede la dimostrazione di specifici elementi fattuali che vadano oltre la mera integrazione societaria fisiologica, richiedendo allegazioni puntuali e specifiche sull’uso promiscuo dei lavoratori e sull’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare della controllante.
Inoltre, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale del lavoro di Milano n. 1696 del 2024, la diversità dell’oggetto sociale e degli obiettivi di business delle società, l’applicazione di contratti collettivi differenti, lo svolgimento di attività lavorativa esclusivamente in favore di una delle società e la mancanza di utilizzazione promiscua dei locali e degli strumenti di lavoro escludono la configurabilità dell’unicità del centro di imputazione.
La tematica del gruppo d’impresa integrato e del licenziamento richiede un’attenta valutazione caso per caso degli elementi concreti che caratterizzano i rapporti tra le società e il lavoratore. L’accertamento dell’esistenza di un unico centro di imputazione produce conseguenze rilevanti sulla legittimità del licenziamento, sull’estensione dell’obbligo di repêchage, sul computo delle soglie dimensionali e sulla responsabilità solidale delle società del gruppo, rappresentando uno strumento fondamentale per evitare l’aggiramento delle tutele lavoristiche attraverso artificiosi frazionamenti dell’attività imprenditoriale.

Avv. Amedeo Di Odoardo

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