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Addebito della separazione tra i coniugi: anche un singolo episodio di percossa è idoneo al fine di attribuirlo ad uno dei coniugi – Sent. Corte d’Appello di Salerno n. 331/2025.
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Il Tribunale di Crotone (Sent. 17 luglio 2025) ha, di recente, emesso una sentenza in materia di diritto di famiglia, avendo specifico riguardo al riconoscimento dell’assegno divorzile in favore di uno dei coniugi qualora la sperequazione tra le due posizioni finanziarie risultasse di tutta evidenza. 

Orbene, la vicenda prendeva le mosse dall’azione promossa dal marito il quale chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo altresì disporsi l’affidamento esclusivo in proprio favore della figlia minore alla data di deposito del ricorso, con relativo obbligo in capo alla coniuge di corrispondere entro il giorno 15 di ciascun mese la somma mensile di Euro 250,00 quale contributo al mantenimento della figlia. 

La coniuge si costituiva in giudizio, aderendo alla la quale ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e chiedendo, altresì, disporsi l’affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori e, in merito al collocamento, demandando di decidersi sulla base della volontà della minore, dopo il suo ascolto. Demandava altresì disporsi a proprio favore un assegno divorzile parti a Euro 1.200,00, tenendo conto della propria necessità di pagare un canone di locazione per un’abitazione, in caso di collocamento della ragazza presso il padre e disporsi l’obbligo a carico del ricorrente di versare il contributo al mantenimento in favore della figlia alla convenuta, qualora la figlia dovesse essere collocata presso la madre; rigettare la richiesta del ricorrente di porre a suo carico un contributo al mantenimento della figlia. 

Nelle more del procedimento a figlia della coppia diveniva maggiorenne e, pertanto, il Tribunale adito nulla poteva disporre in ordine all’affidamento, nonché in merito al collocamento e alle frequentazioni con la madre. Quanto al mantenimento della ragazza, non ancora economicamente autosufficiente, il Tribunale reputava opportuno non prevedere alcun contributo a carico della madre, genitore non convivente, essendo pacifico il relativo stato di disoccupazione ed apparendo la situazione economica del ricorrente ampiamente sufficiente a garantire il mantenimento della figlia. 

Venendo alla questione di maggior interesse, in ordine alla domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile avanzata dalla convenuta, il Giudice adito osservava come, ai sensi dell’art. 5, comma 6, L. 898/1970 “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

All’uopo, la Giurisprudenza di legittimità più recente (Cass., Sez. Un., n. 18287/2018)

 ha chiarito come all’assegno divorzile debba essere riconosciuta una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, onde il relativo riconoscimento richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, nonché dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, quali circostanze da valutarsi sulla base dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell’art. 5, co 6, I 898/1970 che costituiscono il parametro cui attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno.

Il giudizio deve, quindi, essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economi co-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

Pertanto, risultando nella fattispecie del tutto evidente la sperequazione delle condizioni economiche sussistente tra i due coniugi ed osservato altresì che parte convenuta ha scarse potenzialità reddituali, avendo riguardo all’età e alle possibilità occupazionali offerte dal mercato del lavoro di residenza, il Tribunale ha ritenuto congruo porre a carico del ricorrente l’obbligo di corrispondere alla convenuta, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di Euro 300,00.

Avv. Cecilia Di Guardo

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giulio

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