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Rapporti tra i coniugi: spese straordinarie non concordate, consentito il rimborso se nell’interesse dei figli
16 Maggio 2025
13 Giugno 2025

La Corte d’Appello di Salerno è recentemente intervenuta in materia di addebito della separazione tra i coniugi, chiarendo come ed in che limiti lo stesso possa essere attribuito ad uno dei coniugi sulla scorta della condotta osservata in regime di matrimonio, avendo specifico riguardo ad un singolo episodio di percosse esercitato da un coniuge nei confronti dell’altro. 

Nello specifico la vicenda prende le mosse dall’impugnazione depositata da uno dei coniugi avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale – tra gli altri punti – veniva richiesta la riformulazione della decisione in merito all’addebito a suo carico, riconosciuto a motivo della condotta violenta (percosse) avvenuta in regime di matrimonio in un’unica occasione. 

Segnatamente, il ricorrente era a proporre appello avverso la sentenza pronunziata in primo grado rilevando come la decisione sull’addebito della separazione in capo al medesimo scaturisse da un errore di ragionamento e da una violazione di legge. Il Tribunale, difatti, secondo l’appellante, sarebbe caduto in errore presupponendo a danno dell’appellante una condanna penale per i reati di “maltrattamento, minaccia e lesioni ai danni della ricorrente”, mentre non c’è alcuna menzione di tale condanna; il reato per cui è stato condannato il medesimo – si deduce – è di “lesione personale e minacce”, fatti collocati in unico spazio temporale; ci troviamo davanti a due fattispecie di reato differenti: il reato di maltrattamento è un reato abituale (a differenza del reato di lesione personale), che presuppone una reiterazione di comportamenti nel tempo, quindi un protrarsi di violenza che inquina il rapporto rendendo difficile il superamento del disagio, mentre – nel caso in specie – si è trattato di un episodio isolato. 

Orbene, rigettando le richiamate doglianze, la Corte d’Appello di Salerno ha integralmente confermato la sentenza impugnata, rilevando come il Tribunale di Nocera Inferiore abbia addebitato la separazione in capo all’odierno ricorrente sulla scorta delle seguenti considerazioni: “La separazione deve essere pronunciata con addebito al marito, poiché l’istruttoria espletata in corso di causa consente di ritenere provati: a) i comportamenti, tenuti dal resistente, contrari ai doveri del matrimonio, con la coniuge, con particolare riferimento alle aggressioni fisiche e morali reiterate in costanza di matrimonio ai danni della ricorrente; b) il nesso di causalità tra tali condotte e la disgregazione irreversibile dell’unione familiare. La ricorrente ha riferito di reiterate condotte violente perpetrate in suo danno anche alla presenza dei figli minori; dette allegazioni sono corroborate dalla condanna comminata con sentenza resa dal Tribunale penale di Nocera Inferiore, per il delitto di maltrattamenti, minaccia e lesioni aggravate ai danni della” ricorrente “in costanza di matrimonio, sostanzialmente confermata poi con sentenza n. 23/23 resa dalla Corte d’Appello di Salerno. Ed invero se, come sopra detto, di norma, l’indagine sull’intollerabilità della convivenza, provocata dal comportamento trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, deve essere condotta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi (cfr. Cass. n. 15101/2004) tuttavia – continua la Suprema Corte – “sfuggono ad ogni giudizio di comparazione i fatti accertati a carico di un coniuge integranti violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, in alcun modo giustificabili come atti di reazione o ritorsione rispetto a comportamenti dell’altro, in quanto si traducano nell’aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l’incolumità e l’integrità fisica, morale e sociale e la dignità dell’altro coniuge, così superando la soglia minima di solidarietà e di rispetto per la personalità del partner” (principio ribadito da Cass. n. 8548/2011). Tale è il caso di specie, dove è stato provato in generale un comportamento aggressivo e violento (fisicamente e moralmente) del marito, che ha violato l’integrità fisica e la dignità della moglie. Da qui la” pronuncia “di addebito della separazione a carico del medesimo”. 

Alla luce di ciò, la Corte d’Appello di Salerno ha chiarito che, in ordine alla domanda di addebito della separazione, va evidenziato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi della intollerabilità della ulteriore convivenza, con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 14840 del 27/6/2006.

La richiamata pronuncia ha anche precisato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore; ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 22294 del 7/8/2024). 

Alla luce di quanto esposto, la Corte d’Appello di Salerno ha integralmente confermato la sentenza oggetto di gravame. 

Avv. Cecilia Di Guardo

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