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Vaccinazione da CoViD- 19 dei dipendenti: si pronuncia il Garante per la Privacy
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Una questione certamente attuale è quella del consenso informato legato alla vaccinazione anti CoViD-19.

Ebbene, come è noto, la Legge 219/17 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, tutela il diritto all’autodeterminazione del paziente e, segnatamente, all’art. 1, comma 2, prevede che debba essere: “…promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia  tra paziente e medico che si basa sul consenso  informato  nel  quale  si incontrano l’autonomia decisionale  del  paziente  e  la  competenza, l’autonomia  professionale   e   la   responsabilità   del   medico…”.

Ciò significa che il paziente debba essere adeguatamente informato, da parte del medico, rispetto al trattamento sanitario che lo stesso dovrà subire, a tutte le eventuali complicazioni ed al margine di efficacia del medesimo e, sulla scorta di tali informazioni, il paziente potrà o meno esprimere il proprio consenso.

In altri termini, per consenso informato, deve intendersi il consenso espresso consapevolmente da parte del paziente.

Ovviamente, anche le vaccinazioni sono sottoposte alla positiva espressione del consenso informato da parte del paziente e, certamente, lo sono anche quelle anti CoViD-19; il Ministero della Salute, difatti, ha predisposto due moduli con i quali i pazienti potranno esprimere il proprio consenso alla vaccinazione anti SARS-CoV2.

Ebbene, la problematica che, a tal proposito, è possibile riscontrare, è quella che emerge dalla lettura dei due suindicati moduli, il primo del 24 dicembre 2020 ed il secondo del 13 gennaio 2021.

In entrambi i moduli predisposti dal Ministero della Salute, difatti, non è prevista espressamente la sottoscrizione di un medico, attestante la compiuta informazione del paziente, essendo sufficiente la sottoscrizione da parte di “professionisti sanitari”.

Segnatamente, con riferimento al primo modulo, è possibile leggere, a pagina 5: “In presenza di due Professionisti Sanitari addetti alla vaccinazione ho posto domande in merito al vaccino e al mio stato di salute ottenendo risposte esaurienti e da me comprese”, ed a pagina 7, ove è richiesta la firma del professionista che ha effettuato la vaccinazione, sono posti due spazi dedicati alla sottoscrizione, anticipati dalla dicitura “Personale Sanitario che ha effettuato la vaccinazione”, senza, pertanto, possibilità di evincere che almeno una delle sottoscrizioni appartenga ad un medico.

Guardando al secondo modulo, datato 13 gennaio 2021, gli spazi dedicati alla sottoscrizione da parte dei sanitari sono, invece, anticipati dalla dicitura “Professionisti sanitari dell’equipe vaccinale”, anche in tal caso non risultando, in alcun modo, evincibile che almeno una delle sottoscrizioni sia riconducibile ad un medico.

In entrambi i moduli di consenso forniti dal Ministero della Salute, pertanto, non risulta esservi uno spazio per la sottoscrizione che sia espressamente dedicato ad un medico, da ciò risultando ragionevole evincere che i medesimi potrebbero essere sottoscritti esclusivamente da personale sanitario diverso dai medici.

Invero, se da un lato, come si immagina, nella prassi è un medico a sottoscrivere la dichiarazione attestante il consenso informato da parte del paziente, ciò non sembra essere richiesto, o comunque evincibile, dai moduli suindicati forniti dal Ministero.

Ciò non può che costituire oggetto di accurata analisi in quanto non risulta possibile ricondurre tale carenza nell’ambito di un mero difetto formale, trattandosi, invero, di deficit avente natura prettamente sostanziale.

L’art. 13 del Codice di Deontologia Medica, difatti, sancisce che: “La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.”.

Essendo, pertanto, il vaccino un vero e proprio farmaco, la somministrazione del medesimo deve essere configurata nei termini di atto demandato al medico, così come l’informazione circa i rischi connessi, le controindicazioni e l’acquisizione del consenso informato, non essendo un atto delegabile.

Ciò emerge chiaramente anche dalla lettura dell’art. 35 del Codice di Deontologia Medica, nel quale è previsto che: “L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile. Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato. Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall’ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull’integrità psico-fisica”.

Alla luce di quanto detto, pertanto, qualora il modulo di consenso relativo alla somministrazione del vaccino Pzifer-BioNTech COVID-19 fosse sottoscritto da personale sanitario privo della qualifica di medico, il medesimo non potrebbe ritenersi valido, con tutte le conseguenze in termini di responsabilità giuridica che ne conseguono.

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giulio

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