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1 Marzo 2021
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14 Marzo 2021
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Una questione di grande attualità è quella relativa all’estensione delle tutele previste nel “Jobs Act” ai riders.

La Cassazione è intervenuta sul tema con la Sentenza n. 1663 del 2020 chiarendo che ai fattorini debbano essere applicate le tutele previste dal “Jobs Act” e relative all’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai co.co.co. a partire da gennaio 2016.

Nello specifico, alcuni riders avevano adito il Tribunale al fine di vedersi riconosciuta la natura di lavoratori subordinati per le mansioni svolte come fattorini in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. I medesimi, inoltre, ritenendo di essere stati ingiustamente licenziati, chiedevano il ripristino del rapporto lavorativo e la conseguente condanna al risarcimento danni del datore di lavoro per i danni derivanti sia dal licenziamento illegittimo, sia dalla violazione dell’art. 2087 c.c., relativo alla tutela delle condizioni di lavoro.

Il Tribunale, tuttavia, rigettava la sentenza.

I riders, pertanto, adivano la Corte d’Appello, la quale si pronunciava negando l’illegittimità del licenziamento ma riconoscendo in capo ai ricorrenti il diritto all’inquadramento del loro rapporto lavorativo nell’ambito della sfera di applicabilità dell’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015, chiarendo, pertanto, che ai medesimi dovesse essere riconosciuto il diritto a percepire quanto maturato nel corso del periodo di prestazione dell’attività lavorativa, sulla scorta di quanto stabilito nel CCNL “Logistica trasporto merci” per i dipendenti inquadrati al V livello, non riconoscendo, tuttavia, il rapporto di lavoro nei termini della subordinazione.

La questione, pertanto, giungeva alla Suprema Corte, adita dal datore di lavoro, la quale si è espressa chiarendo che: “La norma introdotta nell’ordinamento nel 2015 va contestualizzata. Essa si inserisce in una serie di interventi normativi con i quali il legislatore ha cercato di far fronte, approntando discipline il più possibile adeguate, alle profonde e rapide trasformazioni conosciute negli ultimi decenni nel mondo del lavoro, anche per effetto delle innovazioni tecnologiche, trasformazioni che hanno inciso profondamente sui tradizionali rapporti economici” e che: “…il legislatore, in una prospettiva anti-elusiva, ha inteso limitare le possibili conseguenze negative, prevedendo comunque l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a forme di collaborazione, continuativa e personale, realizzate con l’ingerenza funzionale dell’organizzazione predisposta unilateralmente da chi commissiona la prestazione. Quindi, dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente.”.

La Suprema Corte, pertanto, si è espressa nel senso di estendere, con un’applicazione esegetica della norma di ampio respiro, l’applicabilità delle tutele previste nel D. Lgs. n. 81/2015 anche ai riders, in ragione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

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giulio

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