
Lavoratore posto in Cassa Integrazione e svolgimento di altra attività lavorativa
13 Febbraio 2021
Consenso informato e vaccinazione anti CoViD-19
1 Marzo 2021Nell’ambito di un precedente contributo si era vagliata la possibilità del datore di lavoro di procedere a licenziamento per giusta causa del dipendente, qualora lo stesso non avesse acconsentito a sottoporsi alla vaccinazione anti CoViD- 19, chiarendo che il licenziamento de quo sarebbe stato illegittimo.
Nell’ambito dell’odierno contributo, invece, la questione verrà analizzata da un’altra prospettiva, ossia quella della tutela della privacy dei dipendenti in relazione alla vaccinazione dagli stessi effettuata.
Invero, alla questione, ha fornito risposta il Garante della Privacy, nell’ambito delle FAQ presenti sul sito www.gpdp.it.
Le domande proposte al medesimo erano le seguenti: se il datore di lavoro fosse legittimato a chiedere ai propri dipendenti di sottoposti alla vaccinazione anti SARS-CoV2 al fine di permettere agli stessi di accedere ai luoghi di lavoro o ai fini dello svolgimento di specifiche mansioni; se il datore di lavoro fosse legittimato a richiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati o se fosse autorizzato a richiedere direttamente ai dipendenti conferma dell’avvenuta vaccinazione.
Orbene, il Garante della Privacy si è espresso in maniera piuttosto restrittiva chiarendo, in merito alla prima questione che: “Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008).
In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.
Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).”.
Ne consegue che il datore di lavoro non potrà vietare l’accesso ai luoghi di lavoro del dipendente o vietargli lo svolgimento di una specifica mansione se non vaccinato in quanto, a tal fine, sarà necessaria una specifica indicazione del medico in tal senso.
In merito alla seconda questione, il Garante della Privacy si è espresso chiarendo che: “Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).
Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).”.
Infine, con riferimento alla terza domanda proposta, il Garante ha evidenziato che il datore di lavoro non sia legittimato a richiedere conferma ai propri dipendenti rispetto al proprio stato vaccinale o copia dei documenti che attestino l’avvenuta vaccinazione anti CoViD-19 in quanto ciò non è consentito dalle disposizioni di emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.