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Licenziamento per giusta causa e assenza alla visita fiscale INPS
9 Luglio 2026
24 Settembre 2026

La tematica in oggetto è stata posta al vaglio del Tribunale di Isernia, il quale si è espresso nell’ambito della sentenza n. 449 del 17 agosto 2026. 

Nella fattispecie, il Tribunale di Isernia, Sezione Civile è stato chiamato ad affrontare lauestione relativa ad una richiesta di risarcimento derivante da responsabilità medica, per un errore occorso ai danni di una paziente, la quale era stata ricoverata presso la C.C.T. – C. S.p.A. dove, il 15 luglio 2016, veniva sottoposta a un intervento programmato di mini-bypass gastrico per via laparoscopica. In conseguenza della deiscenza della trancia della tasca gastrica, della trancia dello stomaco escluso la odierna attrice veniva sottoposta ad altri tre interventi chirurgici di urgenza, il 22 luglio, il 29 luglio e il 4 agosto 2016.

Il 16 agosto 2016 la paziente veniva trasferita presso l’ospedale C.S. della S. in S. G. R. ed in cartella clinica veniva annotato: “per prosieguo cure specialistiche”. Di qui veniva dimessa solo il 29 aprile 2017 dopo aver subito altri interventi chirurgici.

Il 13 giugno 2017 seguiva un ulteriore ricovero presso la C.S. della sofferenza e il 3 luglio 2017 veniva ricoverata presso l’ospedale S.R.M. da dove venne dimessa il 24 ottobre 2017 dopo aver subito altri interventi chirurgici.

All’esito di un ulteriore ricovero il 21 marzo 2019, l’attrice veniva dimessa dall’I.R.C.C.S. “Ospedale San Raffaele” di M. con diagnosi: “Esiti di esofagectomia e colonplastica complicata da necrosi colica e da fistola tracheale trattate con take down del colon trasposto e con sutura tracheale con lembo miocutaneo in paziente precedentemente sottoposta a plurimi interventi per chirurgia bariatrica complicata … Motivo del ricovero: Intervento chirurgico programmato … Interventi chirurgici o procedure effettuate: Intervento chirurgico di ricanalizzazione mediante esofago-coloanastomosi con interposizione di colon trasverso distale per via retrosternale, estesa adesiolisi e riconfezionamento di digiunostomia nutrizionale”.

L’attrice era a proporre ATP e giudizio davanti al Tribunale di Nola, in tale sede lamentando l’imputabilità delle gravi lesioni subite alla responsabilità del medico e della struttura sanitaria e l’omessa corretta e compiuta informativa sui rischi degli interventi e delle pratiche attuate, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. del 25.3.2019, la ricorrente ha chiesto al tribunale di Nola l’esecuzione di un accertamento tecnico preventivo conciliativo. A tale procedura sono stati chiamati a partecipare sia il medico sia la struttura sanitaria. Nell’ambito della predetta procedura veniva resa C.T.U..

Per questioni inerenti la competenza territoriale, il Tribunale di Nola ha dichiarato la continenza e fissato termine per la riassunzione davanti al tribunale di Isernia.

Dinanzi al Tribunale di Isernia, la struttura sanitaria era a richiedere l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all’ Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, -Accertare e dichiarare la nullità della consulenza Tecnica di Ufficio espletata innanzi al Tribunale di Nola nell’ambito del procedimento di istruzione preventiva contrassegnato con il numero di R.G. 1492/2019, sulla scorta di quanto esposto sub (…)); -Accertare e dichiarare la nullità di ogni atto processuale adottato successivamente all’1.07.2019 nell’ambito del Proc. sub. R.G. N. 1492/2019 del Tribunale di Nola, sulla base delle ragioni esposte nel punto 1.4); – Ancora, accertare e dichiarare la piena conformità della resa prestazione alle linee guida ed ai protocolli scientifici vigenti, nonché accertare e dichiarare la inesistenza di qualsivoglia rapporto eziologico tra il quadro clinico finale della paziente C.M. e l’intervento ad essa praticato, sulla scorta di quanto esposto sub. (…)); – In subordine: per la sempre impugnata ipotesi di responsabilità della concludente C. S.p.A., in coevo accoglimento della domanda di rivalsa e regresso qui posta, condannarsi il Dott. S.A.C. a pagare in suo favore (ovvero: in favore di essa C. S.p.A.) tutto quanto da essa stessa risultante giudizialmente dovuto alle parti ricorrenti, in ragione di quanto esposto sub (…)). – Sempre vinte le spese, da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario”. 

La paziente, costituitasi in giudizio, dal canto suo era a demandare: “A)In via pregiudiziale delibare le eccezioni di inammissibilità e improponibilità della domanda principale di essa C. per i motivi che precedono di cui ai capi da 1 a 5, per l’effetto rimettersi i provvedimenti consequenziali;

B)In via preliminare chiede di essere autorizzata alla notifica del presente atto contenente domanda riconvenzionale condizionata e domanda surrogatoria al Dott. S.A.C., in caso di sua contumacia, dom.to in N. alla Via M. S.. Per legale cognizione chiede di notificare il presente atto all’A.M. S.p.A. in persona del l.r.p.t. con sede in S. C. (M.) al Corso Libertà 53 ed all’A.T.U.D. Company Succursale in Italia in persona del l.r.p.t. con sede in M. alla Via C. 14;

C)Rigettarsi la domanda principale di essa C. S.p.A. siccome inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto;

D)Accogliersi la domanda riconvenzionale che col presente atto in via condizionata al superamento delle eccezioni pregiudiziali e preliminari, si propone e per l’effetto:

– in via preliminare decidersi sulla richiesta di provvisionale ex art. 278 c.p.c. attribuendo una somma a tale titolo all’istante sulla base delle poste risarcitorie ritenute già accertate; – dichiarare col vincolo di solidarietà responsabili dei danni cagionati alla C.M. essa C. S.p.A. ed esso Dott. S.A.C., attesa la responsabilità contrattuale della struttura ex art. 1218 c.c. e per colpa grave medica ex art. 2043 c.c.;

– E)dichiarare obbligati in solido essa C. ed esso Dott S.A.C. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra C.M., – nessuno escluso- e quindi del danno biologico, del danno morale, del danno esistenziale, del danno derivante dalla violazione del diritto di autodeterminazione, da perdita di chance e corretta informazione, del danno patrimoniale, determinati e quantificati come indicato nel capo 6 da liquidarsi sulla base dei criteri indicati ovvero sulla base criteri equitativi;

– Condannare essa C. ed esso Dott S.A.C. in solido al pagamento delle somme spettanti alla sig.ra C.M., da quantificarsi secondo i criteri e le determinazioni innanzi indicate per il risarcimento dei danni tutti subiti dalla sig.ra C.M., ovvero a quella complessiva somma determinata dall’adito Tribunale, il tutto oltre interessi e rivalutazione;

– Condannarsi in solido tra loro essa C. ed esso Dott S.A.C. al pagamento delle spese e competenze del giudizio ex art. 696 c.p.c. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore;

– Condannarsi in solido tra loro essa C. ed esso Dott S.A.C. al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo e condannare altresì gli stessi in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze stragiudiziali sostenute prima della presente azione sempre con attribuzione al procuratore antistatario.

– In caso di chiamata in causa di imprese assicurative o di loro costituzione volontaria, ovvero a seguito della notifica del presente atto per legale cognizione con accettazione del contraddittorio quali parti legittimate alla garanzia, in caso di inerzia dell’assicurato, condannare direttamente anche tali imprese assicurative ex art. 1919 comma 2 ultima parte c.c. ed eventualmente previa surroga nei diritti dell’assicurato ex art. 2900 c.c;

– Emettersi ogni altro provvedimento del caso;”. 

A sua volta, il medico, era a contestare la propria responsabilità. 

Il Tribunale di Isernia ha chiarito, innanzi tutto, che i fatti di causa risalgono a epoca precedente la pubblicazione della L. n. 24 del 2017 (cd. Legge Gelli Bianco).

La Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, Sent., 29/03/2022, n. 10050) ha affrontato il tema della responsabilità civile derivante da colpa medica in relazione a fatti verificatisi in epoche precedenti la L. n. 24 del 2017 riaffermando il principio secondo cui nell’ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subito danni in conseguenza di una attività svolta dal medico, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria; la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l’affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico (in tal senso Cass. 22 gennaio 1999, n. 589; Cass. 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. 14 giugno 2007, n. 13953; Cass. 31 marzo 2015, n. 6438; Cass. 22 settembre 2015, n. 18610).

Pertanto, il creditore è onerato della prova del contratto e del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato, ponendosi, invece, a carico del debitore l’onere della prova dell’esatto adempimento ovvero dell’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.  In tal senso la Suprema Corte ha affermato: “Avuto riguardo agli illustrati principi, nell’ipotesi – come quella in esame – in cui il paziente faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivatigli da un intervento che si assume svolto in spregio alle leges artis, l’attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l’evento dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse (nella specie, la perdita del concepito); è, invece, onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l’inadempimento (ovvero l’adempimento inesatto) è dipeso dall’impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 26 novembre 2020, n. 26907)” (Cass. civ., Sez. III, Sent., 29/03/2022, n. 10050, in motivazione).

In ordine alla responsabilità, la controversia è stata istruita con prove documentali e una consulenza tecnica d’ufficio.

Sulla rilevanza della consulenza tecnica d’ufficio, va premesso che la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, essendo finalizzata all’acquisizione da parte del giudice del merito di un parere tecnico funzionale alla valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. In dottrina e in giurisprudenza si è generato un intenso dibattito sui limiti dell’operato del consulente tecnico d’ufficio discutendosi se al consulente possa essere affidato non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente) ogni qualvolta la relazione verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone.

A dirimere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite Civili (Cass. civ. Sez. Unite, 01/02/2022, n. 3086) affermando che il consulente, nei limiti delle indagini a lui delegate e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite la cui verifica si rende necessaria al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d’ufficio.

Il divieto di compiere indagini esplorative è superabile ogni qual volta l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi esclusivamente con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al ctu anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, anche non risultante da documenti prodotti dalle parti, purché si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass. civ., Sez. III, 06/12/2019, n. 31886).

Avv. Cecilia Di Guardo 

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