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Whistleblowing: cosa prevede la nuova normativa
22 Giugno 2023Nel rito del lavoro, l’esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una “semiplena probatio” e l’individuazione “ex actis” di una pista probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. n. 26597/2020).
Nella caso esaminato dalla suprema Corte (Cassazione, ordinanza del 10 novembre 2022, n. 33108), l’omessa indicazione dei documenti prodotti nell’atto di costituzione in giudizio (ovvero, nella memoria difensiva depositata dall’attore rispetto alla domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti) e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determina la decadenza del diritto alla produzione, ma la stessa può essere superata per effetto dell’esercizio, in presenza di condizioni idonee a giustificarlo, del potere istruttorio officioso previsto dagli artt. 421 e 437, comma 2, c.p.c., che pongono un contemperamento al principio dispositivo, sostenuto dall’esigenza della ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro (sul punto conforme, Cass. n. 12902/2015).
È, infatti, da rimarcarsi che nelle controversie di lavoro – e soltanto in queste – per la disparità socio-economica che vi è sottesa e che si riflette sulla stessa configurazione giuridica del rapporto, la normativa processuale consente al giudice del lavoro il dispiego di poteri ben più incisivi di quelli usuali, potendo egli sanare eventuali carenze (cfr. Cass. n. 12573/2020, Cass. n. 1995/2016; Cass. n. 12210/2014) e potendo financo disporre d’ufficio “in qualsiasi momento” l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dai limiti del codice civile, ad eccezione del solo giuramento decisorio, sulla base dell’unico presupposto dell’esistenza di una c.d. pista probatoria dedotta dalle parti, prescindendo quindi da preclusimi e decadenze già verificatesi (su cui Cass. sez. Unite, 17/06/2004, n. 11353).
Invero, per quanto concerne i poteri del giudice in ordine all’ammissione della prova, il primo comma ed il secondo comma dell’art. 421 c.p.c. sono disposizioni che vanno necessariamente lette in modo unitario, come espressione della medesima esigenza volta a contemperare il principio dispositivo con la ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro, per il carattere costituzionale delle situazioni implicate nel rapporto di lavoro, nella previdenza e nell’assistenza sociale (fra le tante, Cass. n. 18410/2013; Cass. n. 13353/2012).
Nella specie, la Corte d’appello, con ampia ed argomentata motivazione, aveva dato conto della necessità di intervento mediante utilizzo dei poteri istruttori da parte del giudice di primo grado trattandosi di assegni, indicati sin dal ricorso in opposizione, non risultando i documenti nella disponibilità materiale del datore di lavoro il quale, quindi, ha dovuto farne richiesta al traente ed ha indicato l’indispensabilità di essi anche in considerazione della contestazione della lavoratrice; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso veniva respinto.
Avv. Amedeo Di Odoardo
Avv. Cecilia Di Guardo