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14 Dicembre 2021
Violazioni del Codice della Strada e responsabilità solidale del titolare dell’autovettura: Sentenza Giudice di Pace di Teramo n. 798/2021
23 Dicembre 2021Una questione su cui è intervenuta, molto recentemente, la Suprema Corte riguarda la qualificazione in termini di c.d. “danno da perdita del rapporto parentale” la perdita del feto.
Invero, la questione che è stata proposta alla Suprema Corte riguardava la possibilità di ricondurre tale fattispecie di danno nell’alveo operativo dell’art. 2059 c.c., relativo ai danni non patrimoniali.
Tale norma prevede che: “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge”. Orbene, la Suprema Corte è stata interrogata circa la possibilità di riconoscere tale tipo di risarcimento nel caso di perdita del feto per delle negligenze operate dai sanitari ed ha fornito risposta al quesito con l’Ordinanza n. 26301/2021.
La Corte di Cassazione ha chiarito che tale danno debba essere considerato come vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale.
Difatti, a dire della Suprema Corte, anche la tutela del solo concepito trova un fondamento nella Carta Costituzionale e ciò sia con riferimento alla tutela della maternità, prevista ex art. 31, comma 2 della Costituzione, sia, più in generale, per quanto previsto dall’ art. 2 della Costituzione.
Tale previsione, invero, “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” e, a tal proposito, proprio la Corte costituzionale, con la Sent. n. 27 del 1975, aveva riconosciuto tra questi la tutela del concepito.
Per quel che concerne la legittimazione attiva per l’azione risarcitoria fondata sul danno non patrimoniale, la stessa è attribuibile a tutti coloro che compongono il nucleo familiare.
Il c.d “danno da perdita del rapporto parentale”, pertanto, intende fornire copertura risarcitoria a quel patimento interiore sofferto dai genitori (ex multis Cass. 8887/2020; Cass. 25988/2019).
La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 26301/2021 si è espressa chiarendo che: “…andranno, pertanto, applicati, sul punto, i principi ripetutamente affermati da questa Corte, che non solo ha ritenuto legittimati i componenti del consorzio familiare a far valere una pretesa risarcìtoria che trova fondamento negli artt. 2043 e 2059 c.c. in relazione agli artt. 2, 29 e 30 Cost., nonchè – ai sensi della norma costituzionale interposta costituita dall’art. 8 CEDU, che dà rilievo al diritto alla protezione della vita privata e familiare – all’art. 117 Cost., comma 1, […] ma ha anche chiarito che pure tale tipo di pregiudizio rileva nella sua duplice, e non sovrapponibile dimensione morfologica “della sofferenza interiore eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, ulteriore e diversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l’ha subita” (Cass. sent. 11 novembre 2019, n. 28989), approdo definitivo di un lungo e tormentato percorso interpretativo che ha finalmente colto la reale fenomenologia del danno alla persona, come confermato dallo stesso, esplicito dettato legislativo di cui al novellato art. 138 …”.
Con riferimento alla distribuzione dell’onere probatorio, poi, la Corte di Cassazione ha chiarito che la sofferenza patita dai genitori e, in generale, dai componenti il nucleo familiare, possa essere dimostrata anche per mezzo di presunzioni semplici.