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Dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il D.Lgs. n. 173/2021 il quale apporterà profonde modifiche alCodice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005) e ciò in attuazione della Direttiva U.E. n. 2019/770. 

Nello specifico la normativa si compone di tre disposizioni che riguardano, principalmente, l’ambito dei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali, e che si inseriranno nell’ambito di un nuovo capo del Codice del Consumo, il capo I-bis. 

Ai sensi del nuovo art. 135-octies del Codice del Consumo per “contenuto digitale” deve intendersi un qualsiasi dato prodotto e fornito in formato digitale; per “servizio digitale”, invece, si intende: “

1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale;

 2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore e da altri utenti o qualsiasi altra interazione con tali dati”. 

L’art. 135 decies prevede che il professionista fornisca il contenuto digitale o il servizio digitale  al consumatore senza   ritardo ingiustificato dopo la conclusione del contratto ed, altresì che lo stesso debba essere conforme al contratto. 

Tale conformità, a norma del suindicato articolo, si avrà qualora risponderà ai seguenti requisiti: “

a) corrispondere alla descrizione, alla quantita’ e alla qualita’ previste dal contratto e  presentare funzionalita’,  compatibilita’, interoperabilita’ e le altre caratteristiche previste dal contratto;

 b) essere idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e che e’ stato da questi portato a  conoscenza  del  professionista  al piu’ tardi al momento  della  conclusione  del  contratto  e  che  il professionista ha accettato;

c) essere fornito con tutti gli accessori, le  istruzioni,  anche in merito all’installazione e l’assistenza ai clienti, come  previsti dal contratto;

d) essere aggiornato come previsto dal contratto.”.  

Inoltre è previsto che, oltre ai suddetti requisiti di conformità, il bene per essere conforme al contratto sottoscritto deve:

a) essere adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto digitale o un servizio digitale del medesimo tipo, tenendo conto, se del caso, dell’eventuale diritto dell’Unione e nazionale e delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria specifici del settore applicabili;

b) essere della quantità e presentare la qualità e le caratteristiche di prestazione, anche in materia di funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto digitale o del servizio digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto dell’operatore economico o di altri soggetti nell’ambito dei precedenti passaggi della catena contrattuale distributiva, soprattutto nei messaggi pubblicitari e nell’etichettatura, a meno che il professionista non dimostri, anche alternativamente, che:

1. non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione;

2. al momento della conclusione del contratto, la dichiarazione pubblica era stata rettificata nello stesso modo, o in modo paragonabile, a quello in cui era stata resa; oppure

3. la decisione di acquistare il contenuto digitale o il servizio digitale non poteva essere influenzata dalla dichiarazione pubblica;

4. ove pertinente, essere fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e

5. essere conforme all’eventuale versione di prova o anteprima del contenuto digitale o del servizio digitale messa a disposizione dal professionista prima della conclusione del contratto.

L’art. 135 undecies, poi, tratta degli obblighi del professionista nei confronti del

consumatore, con riferimento ai suindicati servizi, prevedendo che: “il professionista è  obbligato a tenere  informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche  di  sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto  digitale o del servizio digitale, e a fornirglieli…”. 

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giulio

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