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Credito nei confronti di un condominio: è necessario che vengano escussi prima i condomini morosi – Tribunale di Milano, SEZ. III, Sent. n. 7023/2026
29 Ottobre 2026
4 Novembre 2026

La Suprema Corte è intervenuta chiarendo entro quali limiti si configuri, in ambito social network, il reato di diffamazione aggravata, scriminando una condotta allorquando la stessa, seppur connotata da toni aspri, non si risolva in un attacco personale. 

Nello specifico, nella fattispecie in esame, secondo l’ impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato avrebbe offeso la reputazione di B.B., amministratore unico e legale rappresentante della Società “Abbanoa Spa” (società che gestisce il servizio idrico integrato della Regione Sardegna), mediante la pubblicazione sulla propria pagina Facebook di quattro post diffusi attribuendogli, con espressioni denigratorie e gravemente offensive, comportamenti intimidatori nei confronti dei sindaci sardi e qualificandolo, tra l’altro, come “codardo” , “ignavo” , “coniglio” , “venditore di fumo” e “troglodita del diritto, dell’economia e della finanza”. 

L’addebito era aggravato dall’attribuzione di un fatto determinato e dall’utilizzo di un mezzo di pubblicità, costituito dalla diffusione dei messaggi attraverso il social network Facebook.

Nel caso in esame, quanto accertato dai giudici di merito induce questo Collegio a rilevare l’operatività della causa di giustificazione del diritto di critica.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’ imputato avrebbe offeso la reputazione di B.B., per come prima descritto. 

Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, la valenza offensiva di una determinata espressione deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata. Occorre, cioè, calibrare la portata di un’espressione al momento e al contesto ambientale e relazionale in cui la stessa viene proferita. Non è, infatti, ammessa una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell’onore o del decoro anche a casi di contestazione dell’operato altrui (Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, Di Coste, in motivazione).

La causa di giustificazione di cui all’ art. 51 cod. pen., sub specie dell’esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità. Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l’esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all’opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122).

Nell’esercizio del diritto di critica, il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, “ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica” (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, Volpe, Rv. 270284).”.

Nella motivazione della sentenza della quinta sezione n. 36602 del 15/07/2010 (Selmi, Rv. 248432), la Corte di legittimità precisa: “per dirimere le divergenze sulla nozione di “continenza” occorre ricordare che di essa non si può invocare la esclusione sol perché le frasi pronunciate abbiano contenuto lesivo della altrui reputazione”; “trattandosi di elemento costitutivo di una causa di giustificazione che dovrebbe valere a escludere la punibilità del reato di diffamazione, il requisito della continenza evidentemente è chiamato ad operare dopo che è stata accertata la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in parola e sul presupposto, quindi, che si è riconosciuto che frasi denigratorie sono state pronunciate”; ” in altri termini, se l’argomento rispetta il criterio della verità del fatto da cui muove la critica e se sussiste l’interesse sociale a conoscerla, è consentita dall’ordinamento la esposizione di opinioni personali lesive della altrui reputazione e, quindi, contenenti la rappresentazione di eventi infamanti, una volta che l’agente si sia affidato ad una esposizione misurata nel linguaggio”. 

Sulla base di queste premesse, non essendo in discussione il nucleo di verità delle notizie né l’interesse pubblico a conoscerle, entrambi riconosciuti dai giudici di merito, è agevole osservare come la condotta dell’imputato sia rimasta entro i limiti dell’esercizio del diritto di critica, sia per i contenuti, strettamente pertinenti all’oggetto della comunicazione, sia per le espressioni utilizzate che rivolgono una critica sì aspra, ma non esorbitante nell’attacco ad hominem, verso il B.B..

Al riguardo, va ricordato il contesto nel quale si inserivano le condotte contestate, in relazione al quale va considerata la valenza offensiva delle espressioni denigratorie. Ebbene, le dichiarazioni oggetto di contestazione si collocavano nell’ambito di un acceso dibattito pubblico, relativo alla gestione del servizio idrico della Regione Sardegna e, in particolare, alla legittimità dei cosiddetti conguagli regolatori richiesti dalla società “Abbanoa Spa” agli utenti (con riferimento al periodo 2005-2011), per un importo complessivo di svariati milioni di euro. 

In relazione a tale vicenda, l’imputato aveva promosso una vasta iniziativa pubblica e giudiziaria culminata nella promozione di un’azione di classe a tutela degli utenti del servizio idrico, che aveva coinvolto molti cittadini e numerose amministrazioni locali. La vicenda aveva dato luogo a un ampio dibattito pubblico connotato da toni particolarmente accesi. 

Ne consegue che, nella fattispecie, la condotta non possa ritenersi sussumibile al reato di diffamazione. 
Avv. Cecilia Di Guardo 

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giulio

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