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Responsabilità del medico e della struttura sanitaria, la prova può derivare dalla C.T.U.
24 Settembre 2026
16 Ottobre 2026

Il Tribunale di Treviso, nell’ambito della sentenza indicata, si è pronunciato in maniera totalmente innovativa in merito alla sussistenza in capo al genitore del diritto di demandare all’altro l’assegno di mantenimento del figlio, seppur maggiorenne, non autosufficiente e con esso non coabitante, bensì puramente “convivente”. 

L’accezione di “convivenza”, difatti, è stata interpretata dai Giudici di Treviso in senso lato e sostanziale, chiarendo come – al fine dell’ottenimento dell’assegno – sia sufficiente che vi sia un collegamento stabile, anche non assiduo e discontinuo, tra il figlio e l’abitazione del genitore che ne sostiene in concreto le esigenze di vita.  

Nel caso che ci occupa, difatti, il padre era a convenire in giudizio l’ex moglie, chiedendo la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio inter partes, pronunciata dal medesimo Tribunale, in particolare demandando di: 

– revocare l’obbligo a suo carico di pagamento del contributo mensile per il mantenimento del figlio (24 anni), di €. 408,00 (rivalutatosi in € 468,53), non più convivente con la madre e residente (anche formalmente, dal 19.01.2026) in un immobile in proprietà dello stesso ricorrente, sito in che ha costituito e costituisce tutt’oggi il luogo di riferimento della vita del padre con il figlio e la figlia, 18 anni), prevalentemente collocata presso la madre;

– di porre a carico della madre l’obbligo di provvedere al pagamento, in favore dello stesso ricorrente, del contributo di mantenimento per il figlio, non ancora economicamente autosufficiente (neolaureato in Ingegneria Aerospaziale); 

– in via subordinata, di prevedere, a carico di ciascun genitore, l’obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio prevalentemente convivente. 

Si costituiva in giudizio la madre la quale era a contestare, in via preliminare, la legittimazione del padre a richiederle il pagamento di un contributo per il mantenimento del figlio, mancando un rapporto di convivenza con quest’ultimo (in quanto il figlio viveva al momento da solo nell’appartamento).

Nel merito, poi, ha sostenuto, in ogni caso, il sopravvenuto raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte del figlio, in quanto già studente-lavoratore. Ha chiesto, in via riconvenzionale, l’aumento del’assegno di mantenimento da circa € 480,00 ad € 800,00 mensili, deducendo l’accrescimento delle esigenze della figlia, la riduzione dei tempi di frequentazione paterna e la congruità della richiesta rispetto alla condizione patrimoniale e reddituale delle parti. 

In limine litis, è intervenuto volontariamente in giudizio il figlio, rappresentando di avere conseguito la laurea magistrale il 10.04.2026 e di non avere ancora raggiunto una stabile autosufficienza economica. Lo stesso si è associato alla richiesta del padre per la revoca dell’obbligo posto a carico di quest’ultimo, chiedendo di onerare la madre del pagamento diretto, in proprio favore, di un assegno di mantenimento, di importo pari a quello corrisposto dal padre, o comunque, di ordinare alla madre di riversargli le somme percepite dal padre a titolo di mantenimento.

Come anticipato, il Tribunale di Treviso, ha richiamato la nozione lata di coabitazione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità e osservando che l’immobile è di proprietà del padre. Egli vi ha mantenuto la residenza anagrafica, ne ha conservato la piena disponibilità e ne continua a sostenere tutti i costi, utenze comprese. Dal 2023, ha provveduto inoltre in misura prevalente al mantenimento diretto del figlio, pur continuando a versare il contributo alla madre. Essendo, inoltre, emerso, dalle risultanze istruttorie, che il sostegno quotidiano proveniva essenzialmente dal padre, il Collegio ha concluso che l’immobile costituisce uno stabile punto di riferimento abitativo, relazionale e materiale.

Inoltre il Tribunale ha escluso l’autosufficienza, poiché il figlio, laureatosi nell’aprile 2026 e in cerca di un’occupazione coerente con la formazione, svolgeva solo lavori saltuari, che fruttavano 200-300 euro mensili, incidendo solo proporzionalmente sull’onere di mantenimento dei genitori. Quanto al quantum, non avendo rilevato una significativa disparità reddituale tra gli ex coniugi, entrambi titolari di redditi da lavoro stabili (la madre anche di entrate immobiliari) e non risultando mutamenti significativi rispetto all’epoca del divorzio, il Tribunale, considerato l’apporto abitativo del padre e i minimi redditi del figlio, ha fissato il contributo materno in euro 300,00 mensili, oltre ISTAT e 50% delle spese straordinarie.

Come detto,il Tribunale ha offerto un’interpretazione elastica del collegamento stabile richiesto dalla giurisprudenza con l’abitazione in cui il genitore vive e provvede alle esigenze quotidiane del figlio, spostando il vero e proprio fulcro ai fini della valutazione dell’obbligazione, dalla convivenza alla titolarità e al finanziamento dell’immobile: proprietà, residenza anagrafica, disponibilità, pagamento delle utenze.

Avv. Cecilia Di Guardo 

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