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20 Novembre 2022L’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta, comunque, il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e, pertanto, l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati ( cfr. Cass. Civile sezione II n. 7333 del 14 marzo 2019).
Tale assunto conferma quindi la delicata posizione rivestita dal direttore dei lavori per conto del committente il quale, pur non essendo uno dei soggetti che il D.Lgs. n. 81/2008 contempla fra i titolari delle posizioni di garanzia per la tutela della salute dei lavoratori, deve, comunque, di frequente interfacciarsi con le problematiche di sicurezza, in particolare per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei lavori.
In siffatto contesto di azione non è sempre facile operare e destreggiarsi, anche perché il Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008 dà luogo a scenari intersoggettivi e funzionali a volte complessi e di difficile interpretazione.
In ordine a tale questione pare opportuno sottolineare il recentissimo arresto della Suprema Corte (cfr. Cass. Pen. Sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 15157) ove venne affrontata la questione riguardante “la sussistenza della posizione di garanzia del direttore dei lavori, in relazione all’oggetto della prestazione a questi affidata ed agli obblighi tipici della figura, collegati ai compiti di direzione ed alta sorveglianza sull’effettuazione delle opere oggetto dell’appalto.
La Suprema Corte nel celebre arresto, sopra indicato, pur precisando che il direttore dei lavori non è uno dei soggetti che il D.Lgs. n. 81/2008 contempla fra i titolari delle posizioni di garanzia per la tutela della salute dei lavoratori, che competono, invece, in diverse forme e sotto diversi profili, ai soggetti che materialmente dispongono l’opera (committente) e che contribuiscono alla sua esecuzione (datore di lavoro e soggetti delegati, responsabile dei lavori, responsabile di cantiere, e per il caso in cui sia prevista la presenza in cantiere di più imprese, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione)” ha sottolineato come “questo non significhi che il direttore dei lavori non risponda mai degli infortuni occorsi alle maestranze nel corso dell’esecuzione dell’opera, su cui egli esercita la sorveglianza tecnica, rivolta alla sua buona riuscita”. Ciò solo laddove“ il direttore dei lavori o per contratto o di fatto si ingerisca nell’organizzazione del cantiere, assumendo una funzione propria di altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica”. Precisandosi che, “al di là della specifica pattuizione, è, dunque, solo l’intromissione non prevista in competenze riservate ad una specifica figura di garanzia che comporta la diretta assunzione di responsabilità del direttore dei lavori, altrimenti non coinvolto nella salvaguardia della salute dei lavoratori”, e che, del resto, “si tratta di una regola che vale per chiunque si inserisca indebitamente nell’organizzazione altrui, posto che allorquando ci si sostituisce ad altri non si può che assumerne la relativa responsabilità
Sottolineandosi altresì che dalla natura delle prestazioni tipiche del direttore dei lavori discende, che la sua presenza in cantiere dipenda dalla necessità di sorvegliare l’andamento dell’opera, e pertanto essa può essere sporadica od assidua (anche variando nel corso dell’esecuzione), a seconda della complessità dei lavori da svolgere e in relazione alle specifiche occorrenze, senza che l’eventuale continuità del suo intervento possa – di per sé – essere considerato indice di ingerenza. A ciò consegue che “una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l’individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l’ingerenza nell’organizzazione del cantiere o l’esercizio di funzioni competenti alla posizione di garanzia di uno dei destinatari delle norme prevenzionali”.
Avv. Alice Fernandez