abc-logoabc-logoabc-logoabc-logo
  • HOME
  • CHI SIAMO
  • ATTIVITÀ
  • NEWS ED EVENTI
  • PROFESSIONISTI
  • PARTNER
  • CONTATTI
✕
I CHIARIMENTI DELL’INL SULLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (L. 203 / 2024)
7 Febbraio 2025
Successione ereditaria: prelievo di somme su conti cointestati – Cass. Civ. Sent. n. 4142/2025
11 Aprile 2025
19 Febbraio 2025

Nel contesto di una riorganizzazione aziendale, la revoca di un incarico dirigenziale alla sua

naturale scadenza e l’assegnazione di un nuovo incarico, anche di minore valore economico, non

costituisce automaticamente un demansionamento. Questo è quanto emerge dall’ordinanza della

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 25518 del 24 settembre 2024.

Il caso

Un dirigente, precedentemente responsabile di una struttura complessa, è stato assegnato a una

struttura semplice in seguito all’accorpamento aziendale. Ritenendo il provvedimento lesivo dei

propri diritti, il dirigente ha adito il Tribunale, chiedendo il ristoro del danno patrimoniale subito per

la riduzione della retribuzione conseguente al nuovo incarico.

Il Tribunale di primo grado ha respinto la domanda e la Corte d’Appello ha confermato tale

decisione, rilevando che la riorganizzazione aziendale era giustificata da esigenze tecnico-

organizzative e che l’assegnazione del nuovo incarico era conforme ai criteri stabiliti dalla

normativa ministeriale.

La decisione della Corte di Cassazione

Il dirigente ha impugnato la sentenza in Cassazione, sostenendo che la riduzione dell’importanza

dell’incarico affidatogli configurasse un demansionamento illegittimo. La Suprema Corte ha

rigettato il ricorso con la seguente motivazione:

• Il provvedimento adottato dall’azienda rientra nelle facoltà organizzative del datore di

lavoro ed è conforme all’art. 9, comma 32, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, il quale prevede

che, alla scadenza di un incarico dirigenziale, anche a seguito di riorganizzazione, l’ente

possa assegnare un nuovo incarico, anche di minore valore economico.

• Non sussiste l’obbligo di attribuire al dirigente un incarico di pari valore economico, a meno

che la revoca non sia intervenuta prima della naturale scadenza dell’incarico.

• La questione dell’equivalenza delle mansioni non era stata introdotta in fase d’appello e,

pertanto, non poteva essere oggetto di esame in Cassazione.

Conclusioni

La decisione della Corte di Cassazione conferma che la riorganizzazione aziendale legittima la

ridefinizione degli incarichi dirigenziali, anche con una riduzione del loro valore economico, purché

avvenga nel rispetto della normativa vigente. La pronuncia ribadisce il principio secondo cui il

diritto alla conservazione dell’incarico non è assoluto e che l’organizzazione interna di un ente può

prevalere sulle aspettative individuali dei dirigenti.

Avv. Amedeo Di Odoardo

Condividi
0
giulio

Articoli correlati

13 Giugno 2025

Addebito della separazione tra i coniugi: anche un singolo episodio di percossa è idoneo al fine di attribuirlo ad uno dei coniugi – Sent. Corte d’Appello di Salerno n. 331/2025.


Leggi tutto
16 Maggio 2025

Rapporti tra i coniugi: spese straordinarie non concordate, consentito il rimborso se nell’interesse dei figli


Leggi tutto
17 Aprile 2025

Diritto al risarcimento del danno per mancato accesso al “Superbonus 110” – chiarimenti della Giurisprudenza


Leggi tutto

Comments are closed.

© 2025 Betheme by Muffin group | All Rights Reserved | Powered by WordPress