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17 Ottobre 2022Il Tribunale di Firenze è intervenuto sul tema con l’ordinanza indicata chiarendo la titolarità di un diritto all’immagine in capo ai beni culturali.
Nello specifico la vicenda prendeva le mosse dal reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. depositato in data 17.02.2022 con il quale il Ministero della Cultura, già Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che in riforma dell’ordinanza resa dal Tribunale di Firenze in data 31.01.2022, chiedeva di accertare e dichiarare l’utilizzo non autorizzato da parte della società (…) s.r.l. ai fini commerciali delle immagini riproducenti un monumento della città e chiedendo di inibire alla società l’utilizzo ai fini commerciali dell’immagine del predetto monumento, in qualunque forma e/o strumento, anche informatico sui propri siti internet e su tutti gli altri siti e social di sua competenza e di condannare la società al pagamento di una penale, da quantificare nella misura di Euro 10.000,00. Costituitasi la società convenuta chiedeva il rigetto di tutto quanto ex adverso demandato.
Il Tribunale si è espresso sul punto chiarendo che: “l’utilizzo dell’immagine della [statua ] nel sito di una impresa commerciale, quale è la (…) s.r.l. che è una società a responsabilità limitata… la quale in virtù della sua natura societaria persegue indubbiamente scopi di lucro, sia idoneo a svilire l’immagine del bene culturale facendolo scadere ad elemento distintivo delle qualità della impresa che, attraverso il suo uso promuove la propria immagine, con uso indiscutibilmente commerciale, che potrebbe indurre terzi a ritenere siffatto libero utilizzo lecito o tollerato. Si evidenzia che essendovi un indubbio uso dell’immagine del bene culturale, risulta irrilevante che si tratti – per la maggioranza delle immagini, per quanto dedotto, si noti e non per tutte – delle immagini della copia dell’originale realizzata dalla reclamata, tanto più che ciò non è percepibile dal pubblico attenendo unicamente all’essere volto lo sguardo della statua a destra invece che a sinistra con diverso orientamento della fionda…”.
Il Tribunale di Firenze, poi, prosegue chiarendo che il danno all’immagine dell’opera pubblica è un danno anche immateriale al bene culturale per il suo valore collettivo, essendo irrilevante con riferimento all’oggetto e scopo dell’odierno reclamo che la società abbia esposto la propria riproduzione del (…) in eventi o manifestazioni culturali di alto livello a titolo gratuito (…), organizzate da istituzioni pubbliche: “Deve infatti evidenziarsi come nelle predette circostanze si è trattato di utilizzi in ambito non commerciale rispettosi del valore simbolico del bene, che non richiedono la speciale autorizzazione oggi in discussione, nelle quali è secondario il sicuro risvolto positivo in termini di immagine da parte dell’impresa. Considerato inoltre come nel procedimento pregresso l’impresa aveva assicurato di aver rimosso ogni immagine del (…) impegnandosi ad astenersi dal ripetere la condotta, è del tutto evidente come risulti inidoneo ad impedire l’adozione del provvedimento la dichiarazione contenuta a pagina 11 della comparsa secondo la quale l’impresa si starebbe attivando per rimuovere dal sito l’unica fotografia che, a proprio dire, potrebbe forse essere riconducibile all’originale della statua…”.
Ne consegue che il Tribunale adito abbia attribuito ai beni culturali la titolarità del diritto all’immagine, essendo questi ultimi di pubblico dominio e, pertanto, potendo gli stessi essere riprodotti solo per scopi di fruizione pubblica e non, invece, per interessi personali di soggetti privati.
Avv. Cecilia Di Guardo