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In ambito sanitario numerose sono state le leggi succedutesi nel disciplinare il limite di età ai fini pensionistici dei medici pubblici dipendenti. Invero, ciò che prevalentemente ha costituito oggetto di legislazione è stata la possibilità di ammettere deroghe che consentissero la prosecuzione del rapporto di impiego oltre l’ordinario limite di età.
Tra queste ricordiamo la legge 336/1964 (la quale aveva previsto una deroga all’ordinario limite di età, stabilendo la permanenza sino all’età di 70 anni per i soggetti apicali in servizio al 16.5.1964) e la L. n. 50/1991 (possibilità di permanenza fino a 70 anni di età dei primari ospedalieri).
Orbene, la normativa, in linea generale, prevede che la c.d. “messa a riposo” del dipendente del S.S.N. non possa avvenire oltre il 65esimo anno d’età. Discorso differente, tuttavia, è applicabile ai Dirigenti medici, per i quali è previsto il limite massimo di età per la permanenza in servizio è disciplinata da una normativa di carattere speciale (art 15-nonies del d.lgs. 502/1992, ss.mm.ii).
Nello specifico tale norma prevede che, in linea di principio, il limite massimo per la permanenza in servizio anche per i dirigenti sanitari sia da individuare nell’età di 65 anni, tuttavia, gli stessi potranno chiedere di restare in servizio fino al compimento di 40 anni di servizio con la specificazione secondo la quale, in ogni caso, la prestazione dell’attività non potrà protrarsi oltre i 70 anni d’età.
Tale impostazione ha trovato applicazione sino alla Legge n. 8/2020, di conversione del Decreto Legge n. 162/2019 (c.d. “Milleproroghe”). Tale normativa ha introdotto la possibilità per il sanitario di scegliere di essere trattenuto in servizio fino ai 70 anni di età, anche oltre i 40 anni di servizio effettivo.
Con l’avvento della pandemia da CoViD-19, poi, al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie derivanti dalla, è stato previsto, solo con riferimento al perdurare dello stato di emergenza, che si potessero trattenere in servizio i dipendenti medici e sanitari, non solo i dirigenti, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento a riposo.
Tale ultima previsione, tuttavia, è stata resa applicabile solo ed esclusivamente con riferimento al periodo emergenziale scaturente dall’allarme pandemico in corso, non risultando la stessa applicabile al di fuori dello stato di emergenza.
Tornando, pertanto, alla previsione di cui alla L. n. 8/2020, proprio a tale proposito è intervenuto il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro facendo luce rispetto alla vexata quaestio secondo la quale la possibilità concessa ai dirigenti sanitari di permanere in servizio oltre il compimento del 40esimo anno di servizio fosse un diritto attribuito in capo al dirigente
sanitario, con relativo e corrispondente dovere della struttura afferente al S.S.N. di provvedere in conformità, o se si trattasse di una mera possibilità con ampia discrezionalità nella concessione da parte della struttura sanitaria.
A tale interrogativo ha fornito soluzione il Tribunale di Foggia, con la sentenza in epigrafe indicata, chiarendo che il dirigente medico non deve essere considerato quale titolare di un diritto soggettivo a permanere in servizio oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo. Il Giudice ha difatti chiarito come: “Il dirigente medico e sanitario, ai sensi dell’art. 5-bis del D.L. n. 162/2019, nella formulazione introdotta con la legge di conversione n. 126/2020 (vigente dal 14 ottobre 2020), non è titolare di un diritto soggettivo a permanere in servizio, anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.
La Pubblica Amministrazione gode, in ordine alla decisione se accettare o meno la richiesta di mantenimento in servizio del dirigente, di ampio potere discrezionale, ed il Giudice Ordinario non può sostituirsi alla stessa, con una propria valutazione e determinazione giudiziale”.
Ne consegue che, in capo al dirigente medico non può affermarsi la sussistenza di alcun diritto alla permanenza nel ruolo oltre il quarantesimo anno di servizio, in quanto, in seguito alla richiesta in tal senso alla struttura afferente al S.S.N., la stessa gode di piena discrezionalità nella determinazione rispetto alla concessione o meno di tale possibilità.