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Responsabilità del datore di lavoro per attività vietata compiuta dal lavoratore
8 Aprile 2024
Condizionale e messa alla prova
6 Maggio 2024
11 Aprile 2024

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7917/2023, ha affermato che Il parere di congruità previsto dall’art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con l. n. 135 del 1997 e’ obbligatorio e vincolante. 

Pertanto, le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti pubblici per fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza di assoluzione, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato.

L’art. 18 sopra richiamato stabilisce, infatti, che “le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato”.

In precedenti pronunce, il Consiglio di Stato aveva già chiarito che, nei casi di giurisdizione amministrativa esclusiva, rilevano i principi generali per i quali, in presenza di un potere valutativo dell’Amministrazione, la posizione del dipendente va qualificata come interesse legittimo.

L’art. 18 citato attribuisce un peculiare potere valutativo all’Amministrazione con riferimento all’an ed al quantum, poiché essa deve verificare se sussistano in concreto i presupposti per disporre il rimborso di tali spese e la loro congruita’, con l’ausilio dell’Avvocatura dello Stato, il cui parere ha natura obbligatoria e vincolante.

Il parere deve valutare quali siano state le effettive necessità difensive ed è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità per errore di fatto, illogicità, carenza di motivazione, incoerenza, irrazionalità o per violazione delle norme di settore (ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 30 giugno 2015, n. 7722)”.

Avv. Amedeo Di Odoardo

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giulio

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