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Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di prescrizione dei crediti del lavoratore, maturati in ragione della prestazione dell’attività professionale. 

Orbene, a tale proposito, difatti, ci si domandava se la prescrizione dei predetti crediti avesse decorrenza anche in costanza di rapporto o se, al contrario, iniziasse a decorrere dal momento della cessazione dell’impiego. 

Invero, sulla questione, era già intervenuto con la sentenza n. 523/2021 il Tribunale di Brescia il quale, interrogato nei medesimi termini, si era mostrato propenso per la seconda opzione, relegando l’avvio della decorrenza del termine prescrizionale dei crediti da lavoro al momento della cessazione del rapporto di impiego.

 Nella fattispecie, invero, si trattava del caso di un lavoratore, dipendente presso una società cooperativa, il quale aveva esperito ricorso giudiziale al fine di richiedere delle differenze retributive al proprio datore di lavoro per un importo di € 72.237,99.
La società, nel costituirsi, aveva dedotto – tra le altre cose – che, avendo oltre 60 dipendenti ed operando quindi la tutela reale, tutti i crediti maturati fino a cinque anni prima della data di notifica del ricorso, avvenuta il 20.05.17, erano estinti per decorso della prescrizione quinquennale.

Orbene, nella fattispecie il Giudice di merito adito si era espresso chiarendo che, in seguito all’entrata in vigore della L. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), la sospensione del corso del termine prescrizionale deve trovare applicazione anche ai rapporti di lavoro regolati dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (come quello in esame) e non soltanto a quelli soggetti alla c.d. tutela obbligatoria ex lege 604/1966. 

Secondo il Tribunale di Brescia, difatti, il testo dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori attualmente vigente, a differenza di quanto originariamente prescritto, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi residuali di illegittimità del licenziamento. 

Dato che il dipendente, nel corso del rapporto di lavoro, si trova in una posizione di debolezza dettata da una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell’ipotesi di recesso illegittimo, accertabile solo ex post nell’ipotesi di contestazione giudiziale, è bene che la decorrenza del termine prescrizionale per le azioni relative ai crediti da lavoro prenda avvio al momento della cessazione dell’impiego. 

Su tali presupposti, pertanto, il Tribunale aveva ritenuto non decorso, nella fattispecie,  il termine di prescrizione.

La Suprema Corte, dal canto Suo, è intervenuta sul medesimo tema, confermando quanto già determinato dal Giudice di merito di Brescia ed aggiungendo che: “…Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento della entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto stesso…”. 

Il termine di decorrenza del termine prescrizionale dei crediti derivanti dal rapporto di impiego, pertanto, sarà da individuarsi al momento della cessazione del medesimo. 

Avv. Cecilia Di Guardo

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