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La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in materia di utilizzazione dei tabulati telefonici quale materiale probatorio finalizzato alla condanna dell’imputato, chiarendone i limiti. 

Nello specifico il caso prendeva le mosse nell’ambito del procedimento a carico di un soggettocondannato per molestie operate nei riguardi del nuovo compagno della sua ex. 

La difesa del condannato impugna la sentenza, sostenendo l’illegittimità della condanna ivi contenuta in quanto le telefonate moleste incriminanti il proprio assistito erano state estratte da tabulati acquisiti dalla polizia giudiziaria su input del pubblico ministero e non del giudice competente. 

La difesa, invero, al fine di avvalorare la propria tesi, citava la sentenza della Corte di Giustizia, con la quale i giudici di Lussemburgo, in data 2 marzo 2021 (causa C-746/2018) avevano escluso l’utilizzabilità dei tabulati richiesti dal solo PM.

Orbene, la questione giungeva sino alla Corte di Cassazione la quale si è pronunciata in materia con la sentenza in commento così decidendo: la Corte di Cassazione rigetta il ricorso perché infondato. 

 La Suprema Corte, difatti chiarisce che i tabulati telefonici, al contrario di quanto sostenuto con l’impugnazione, siano perfettamente utilizzabili. Infatti la Corte si esprime nei seguenti termini: “…in tema di acquisizione dei tabulati di comunicazioni telefoniche o telematiche, richiesta dal pubblico ministero prima della modifica del D.Lgs. n. 196/2003, art. 132, comma 3… la gravità dell’ingerenza sulla vita privata conseguente all’accesso ai dati di traffico va esclusa – alla stregua di quanto affermato dalla sentenza CGUE del 2 marzo 2021, H.K., nella causa C-746/18 – ove l’acquisizione sia finalizzata al solo scopo di identificare l’utente interessato e, in ogni caso, è consentita nei procedimenti penali pendenti al 30 settembre 2021 in base alla disciplina transitoria introdotta, in sede di conversione, dal D.L. n. 132/2021, art. 1, comma 1 bis, cit., per l’accertamento di reati di particolare gravità (compreso quello di molestie), come individuati secondo i nuovi criteri edittali, con utilizzabilità a carico dell’imputato solo unitamente agli altri elementi di prova (Cass. Sez 6, Sent. n. 6618/2021)…”.

A detta della Corte, pertanto, le doglianze mosse dall’imputato sarebbero state prive di pregio e poco coerenti con le precedenti pronunce giurisprudenziali in materia. 

La Corte, inoltre, nel caso di specie, afferma che i tabulati, in ogni caso non sarebbero comunque stati l’unica fonte di prova a carico dell’imputato e che, pertanto, indipendentemente da questi ultimi, lo stesso sarebbe stato in qualunque caso destinatario di un provvedimento condannatorio. 

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giulio

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