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22 Marzo 2022Nei giorni scorsi la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge in materia di suicidio assistito, aprendo le porte a profonde novità in materia di fine vita.
Il c.d. D.d.l. “fine vita” prende le mosse dalla apertura operata in tale materia ad opera della celeberrima pronuncia della Corte Costituzionale, Sent. n. 242/2019, altrimenti nota come “Caso Cappato”, con la quale la Consulta aveva affermato la non applicabilità dell’art. 580 c.p., norma incriminatrice delle condotte di istigazione ed aiuto al suicidio, laddove la condotta integrante astrattamente la fattispecie si fosse sostanziata in un aiuto fornito a soggetto tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale (quali, ad esempio, l’idratazione e l’alimentazione artificiale) e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
La Camera, approvando il disegno di legge richiamato, ha delineato i presupposti alla presenza dei quali risulterà possibile accedere alla morte volontaria medicalmente assistita enumerandoli come segue:
– aver raggiunto la maggiore età al momento della richiesta;
– essere dotati della capacità di intendere e volere e di assumere decisioni libere, attuali e consapevoli;
– risultare adeguatamente informati;
– essere stati previamente coinvolti in un percorso di cure palliative al fine di alleviare lo stato di sofferenza ed averle esplicitamente rifiutate o volontariamente interrotte;
– essere affetti da una patologia attestata, dal medico curante o dal medico specialista che ha in cura il paziente, come irreversibile ed a prognosi infausta oppure essere portatrici di una condizione clinica irreversibile, e che tali condizioni cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che il richiedente trova assolutamente intollerabili;
– essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.
Come è possibile immediatamente valutare, i presupposti richiesti dal ddl sono i medesimi richiamati nell’ambito della citata pronuncia della Corte Costituzionale, la quale – appunto – ha aperto il varco alla attività normativa in materia.
In aggiunta ai richiamati presupposti, inoltre, è necessario che la richiesta sia attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita e dovrà essere manifestata per iscritto, nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Solo ed esclusivamente nel caso in cui le condizioni cliniche del soggetto non dovessero consentire il rispetto delle prescritte forme, l’istanza può essere promossa e documentata a mezzo videoregistrazione o attraverso qualsiasi altro dispositivo idoneo alla comunicazione inequivocabile della propria volontà alla presenza di 2 testimoni. Per la definitiva approvazione del disegno di legge bisognerà attendere le determinazioni del Senato.