
Scelta dei sindacati con cui trattare da parte del datore di lavoro: è possibile? – Trib. Padova, Sent. 30 dicembre 2021.
11 Febbraio 2022
Configurabilità del mobbing nell’ambito del pubblico impiego
26 Febbraio 2022Con due recenti pronunce il TAR Lazio è intervenuto circa la legittimità dell’applicazione della normativa inerente il c.d. “Super Green Pass” nei luoghi di lavoro.
Nello specifico la normativa prevede che, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro per soggetti ultra-cinquantenni, sia necessario il possesso del c.d. “Green Pass rafforzato”, ossia la certificazione verde che confermi il completamento del ciclo vaccinale o l’intervenuta guarigione dal virus CoViD19.
Tale regola, chiaramente, non ha considerato esente la categoria degli avvocati, la quale è stata destinataria di una Circolare Ministeriale in data 13 gennaio 2022, con la quale si è data applicazione alla previsione suindicata relativa all’accesso ai luoghi di lavoro per gli ultra-cinquantenni subordinato al possesso del “super green pass”.
Nello specifico, la circolare in esame ha previsto, in primis , l’immediata applicabilità delle disposizioni che estendono ai difensori, ai consulenti e agli ausiliari dell’autorità giudiziaria quelle norme già valevoli per il personale di magistratura sul c.d. “green pass base”, ossia quello ottenibile in seguito ad esito negativo di tampone antigenico o molecolare; inoltre ha previsto che, a far data dal 15 febbraio 2022, ai fini dell’accesso negli uffici giudiziari, dovrà farsi applicazione delle disposizioni relative all’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni ed alla necessità del possesso del relativo green pass rafforzato,.
Avverso tale Circolare è stato promosso ricorso, il quale ha dato esito al Decreto interlocutorio del Tar Lazio n. 682/2022 con il quale, tuttavia, il Tribunale ha rinviato la trattazione del merito della causa ad una successiva udienza, fissata per il 23 febbraio p.v..
Il TAR, difatti, non ha ravvisato i presupposti richiesti a norma del 1° comma dell’art. 56 del D. Lgs. n. 104/2010, il quale prevede che: “Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie…”.
Il TAR, nello specifico non ritenendo sussistenti i presupposti di gravità ed urgenza richiesti dalla normativa richiamata, ha rinviato la trattazione della causa alla successiva udienza del 23 febbraio 2022; nell’ambito di tale prossima udienza, tuttavia, non si esclude che il TAR possa emettere provvedimento negativo circa la legittimità del provvedimento.
Con riferimento, poi, al secondo Decreto interlocutorio emesso dal TAR Lazio in data 2 febbraio 2022, n. 726/2022, lo stesso è intervenuto circa l’efficacia del provvedimento contenuto nel D.L. 172/2021, con il quale è stato previsto l’obbligo vaccinale per:
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’ art. 8-ter, D. Lgs. n. 502/92, ossia strutture sanitarie e socio sanitarie;
d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
Tale normativa, difatti, ha previsto che: “…La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1. I direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l’adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L’attività di verifica e l’adozione dell’atto di accertamento sono svolte secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3. In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata della sospensione…”.
Il provvedimento emesso dal TAR Lazio, in questo caso, ha accolto solo in parte in l’istanza cautelare proposta avverso un provvedimento di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione di avviso o di completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, emesso dalla Direzione di una casa circondariale nei confronti di un proprio dipendente.
Il Tar, difatti, ha accolto l’istanza solo limitatamente alla decisione dell’amministrazione di sospendere il trattamento retributivo e, per le altre questioni sottese al ricorso, ha rinviato la trattazione della causa all’udienza collegiale del 25 febbraio 2022.
A detta del Tribunale, difatti, si ritiene necessario un approfondimento dei profili di legittimità costituzionale della normativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in regime d’impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa.