abc-logoabc-logoabc-logoabc-logo
  • HOME
  • CHI SIAMO
  • ATTIVITÀ
  • NEWS ED EVENTI
  • PROFESSIONISTI
  • PARTNER
  • CONTATTI
✕
Lavoratore dipendente e possibilità di scelta di svolgere la prestazione lavorativa nei giorni di festività infrasettimanale.
25 Aprile 2021
Effetti indesiderati del farmaco: il bugiardino è idoneo ad escludere la responsabilità della casa produttrice?
6 Giugno 2021
23 Maggio 2021

La crisi causata dalla pandemia in corso ha provocato disagi, oltre che dal punto di vista sanitario, certamente anche da quello economico. Non a caso si parla delle c.d. “quattro dimensioni della crisi”, tra le quali, oltre a quella sanitaria, sociale e psicologica, troviamo certamente quella afferente alla sfera economica.

Tale circostanza ha prodotto quale risultato una disperata ricerca, da parte dell’Esecutivo, di strumenti volti a rendere maggiormente sostenibile tale condizione, prevedendo strumenti idonei a tal fine, tra i quali, certamente, vi sono quelli circa i canoni locatizi (D.L. “Cura Italia” e D.L. “rilancio” hanno stabilito la possibilità di ottenere un credito di imposta pari al 60% del canone).

Un ambito che, certamente, risulta coinvolto dalla crisi è quello della corresponsione dei canoni locatizi ed è proprio su tale tematica che il Tribunale di Roma è intervenuto chiarendone le modalità ed i termini, alla luce della crisi economica determinata dalla pandemia.

Il Tribunale di Roma, nella sentenza del 27 agosto 2020, ha, difatti, chiarito che: “La crisi economica derivata dalla pandemia da Covid-19 e la conseguente chiusura forzata delle attività commerciali, in particolar modo quelle legate al settore della ristorazione, devono qualificarsi quale sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che impone, in base alla clausola generale di buona fede e correttezza, un obbligo delle parti di contrattare al fine di addivenire a un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell’alea normale.”.

Con tale decisione il Tribunale di Roma accoglieva, parzialmente, la richiesta di una società conduttrice di un locale adibito a ristorante, la quale aveva richiesto al locatore una rinegoziazione del canone (di 8mila euro mensili) a motivo della chiusura forzosa dell’attività, cui conseguiva un’impossibilità di corrispondere il canone così come antecedentemente.  

Il giudice di merito, facendo riferimento alla clausola generale della buona fede e ha stabilito che venisse operata una riduzione del 30% dell’importo del canone mensile. Nello specifico il giudice ha ritenuto possibile “modificare i termini di un contratto di locazione se il conduttore ha visto la propria attività ridotta a causa delle misure emergenziali […] disponendo la riduzione dei canoni di locazione del 40% per i mesi di aprile e maggio 2020 e del 20 % per i mesi da giugno 2020 a marzo 2021…”.

Condividi
27
giulio

Articoli correlati

13 Giugno 2025

Addebito della separazione tra i coniugi: anche un singolo episodio di percossa è idoneo al fine di attribuirlo ad uno dei coniugi – Sent. Corte d’Appello di Salerno n. 331/2025.


Leggi tutto
16 Maggio 2025

Rapporti tra i coniugi: spese straordinarie non concordate, consentito il rimborso se nell’interesse dei figli


Leggi tutto
17 Aprile 2025

Diritto al risarcimento del danno per mancato accesso al “Superbonus 110” – chiarimenti della Giurisprudenza


Leggi tutto

Comments are closed.

© 2025 Betheme by Muffin group | All Rights Reserved | Powered by WordPress