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La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta riconoscendo in capo al conducente la penale responsabilità per morte del passeggero nel caso in cui quest’ultimo non abbia indossato la cintura di sicurezza ed il conducente non ne abbia verificato il corretto utilizzo. 

Di certo la sentenza in commento rappresenta ulteriore monito circa il rispetto delle norme di sicurezza, in un periodo nel quale è oltremodo attuale la tematica della sicurezza stradale.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto, con sentenza di annullamento con rinvio, il ricorso proposto avverso la sentenza di assoluzione resa dal Tribunale di Frosinone, nei confronti di un’imputata del reato di cui all’art. 589 c.p., la quale avrebbe cagionato la morte di un passeggero seduto sul sedile posteriore, il quale non indossava la cintura di sicurezza e che aveva perso la vita nell’incidente stradale verificatosi in seguito ad una brusca manovra effettuata dalla conducente, finalizzata ad evitare un cane randagio. 

Contrariamente alla sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Frosinone, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito come “E’ indirizzo consolidato di questa Suprema Corte quello secondo cui il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto e ad omettere l’intrapresa marcia (Cass. pen., Sez. IV, n. 39136 del 27/9/2022) e ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura (ex plurimis, Cass. pen., Sez. IV n. 32877/2020 Rv. 280162 – 01 ed ancora 

Cass. pen., Sez. IV, n. 9904/1996, Rv. 206266-01; Cass. pen., Sez. IV, n. 9311 dei 29/1/2003, S., Rv. 224320)” e ancora “le valutazioni sull’insussistenza del nesso causale che hanno portato alla pronuncia assolutoria, vanno al di là delle coordinate ermeneutiche formatisi sul punto….in quanto laddove l’omissione della persona offesa di indossarla configura quelle condotte, esse stesse colpose che possono, al più refluire sul grado di colpevolezza ma non certo escludere o interrompere il nesso causale (cfr. 

Cass. pen., Sez. Ivy, n. 32877 del 10/11/2020, Rv, 280162)”. 

Per tali motivi, ed essendo stata acclarata l’incidenza causale che il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza ha avuto sul decesso del passeggero, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione. 

Avv. Cecilia Di Guardo 

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giulio

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