Novità in materia di licenziamento del Dirigente – Cass. civ. Sez. Lavoro, Ord. 02-11-2023, n.30464
23 Novembre 2023
Principio di immutabilità della contestazione
20 Dicembre 2023In una recente sentenza (Cass. civ., Sez. lavoro, 14/11/2023, n. 31660) la Suprema Corte ha affrontato il tema della riduzione dei costi in ottica della legittimità del licenziamento per g.m.o. con particolare riferimento all’obbligo di motivazione che grava sul datore di lavoro anche a fronte di un bilancio in perdita.
I Giudici di legittimità hanno osservato che, in materia di nesso causale tra la ragione addotta ed il licenziamento del lavoratore, la sentenza gravata si era limitata ad asserire che, accertato il passivo di bilancio, il licenziamento fosse necessariamente connesso alle necessità di conseguire il risparmio in un determinato settore lavorativo.
Tale affermazione si rivela però priva di motivazione, posto che non si comprendeva da quali elementi di giudizio la Corte avesse ricavato che le esigenze di contrazione dei costi dovessero limitarsi ad un determinato settore lavorativo piuttosto che ad un altro.
In particolare la Suprema Corte pone l’accento sulla lettera di licenziamento e sull’assenza, nel testo della stessa, di qualsiasi collegamento funzionale tra la necessaria riduzione dei costi e la decisione di dismettere il ricorrente.
Non risultava correttamente accertato, si legge in sentenza, che i costi da ridurre dovessero riguardare quindi la posizione di lavoro rivestita dal ricorrente.
La sentenza impugnata aveva non solo violato le regole in materia di accertamento del necessario collegamento causale tra la ragione oggettiva addotta e la soppressione del posto di lavoro, ma anche quelle sull’effettività della ragione economica “comunque addotta” dal datore di lavoro a fondamento del g.m.o.; posto che, se è stata ipotizzata una generale necessità di procedere ad una politica di contenimento dei costi, diviene necessario approfondire (ed è onere del datore di lavoro di indicare) le ragioni per le quali la scelta cade su quel determinato lavoratore, dovendosi prendere in considerazione altre posizioni di lavoro, tanto più se si trattava di ruoli comparabili.
Ciò del resto appare logico e coerente ai fini del controllo sul g.m.o. in cui la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l’effettività della scelta effettuata a valle con la soppressione del unico posto di lavoro; senza che questo trasmodi in indebita interferenza con la discrezionalità delle scelte datoriali, dato che l’ineffettività della ragione economica comunque addotta incide sulla stessa legittimità del recesso “non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall’imprenditore”.
Avv. Amedeo Di Odoardo
Avv. Cecilia Di Guardo