
Cancellazione della società dal registro delle imprese e responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001
22 Marzo 2022
Corte Costituzionale: illegittimità delle norme implicanti l’assegnazione automatica del cognome paterno al figlio
27 Aprile 2022Nel nostro ordinamento, ai sensi degli artt. 2872 c.c. e 39, comma 5, del T.U.B., risulta vigente il principio relativo alla proporzionalità delle garanzie creditorie.
Nello specifico la norma di cui all’art. 2872 c.c. tratta della riduzione dell’ipoteca, la quale dovrà trovare applicazione, ai sensi della richiamata norma, laddove il valore del bene sul quale la garanzia reale ricade risulti eccessivo rispetto al credito oggetto di garanzia.
L’art. 39, comma 5, del Testo Unico Bancario, invece, prevede che: “I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell’art. 38.”.
Orbene, risulta evidente dalle richiamate norme l’intento del legislatore circa la suddetta proporzionalità tra il credito oggetto di garanzia e la garanzia medesima.
Tale principio, tuttavia, risulta in molteplici occasioni oggetto di violazione da parte di Istituti di credito i quali, oltre a chiedere l’iscrizione di ipoteca ai fini della garanzia del credito prestato, in svariate occasioni chiedono al mutuatario altresì la prestazione di una garanzia di natura fideiussoria.
Orbene, a chiarire l’illegittimità di tale prassi è intervenuto l’Arbitro Bancario Finanziario nell’ambito di numerose pronunce in materia chiarendo che la condotta della banca finalizzata ad ottenere, all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie sia da ritenersi illegittima e ciò anche alla luce dei canoni di correttezza e buona fede ai quali deve necessariamente uniformarsi la condotta delle parti nel corso delle trattative contrattuali (così ABF, Collegio di Roma, Decisione n. 2359/2011; Decisione 7532/2015).
Negli stessi termini si è espressa altresì la Suprema Corte, chiarendo come“il creditore che iscrive ipoteca giudiziale sui beni del debitore il cui valore sia eccedente la cautela, discostandosi dai parametri normativi mediante l’iscrizione per un valore che supera di un terzo, accresciuto dagli accessori, l’importo dei crediti iscritti pone in essere un comportamento di abuso dello strumento della cautela rispetto al fine per cui gli è stato conferito. Utilizza lo strumento processuale oltre lo scopo previsto dal legislatore per assicurarsi la maggiore garanzia possibile, ma determinando un effetto deviato in danno del debitore.”(Cassazione Civile, sez. III, 5 aprile 2016, n. 6533).
Come è possibile evincere dalla lettura delle richiamate pronunce, pertanto, risulta pratica illegittima e qualificabile in termini di abuso del diritto quella secondo cui l’istituto di credito demandi, ai fini della garanzia del credito stesso, garanzie ulteriori ed eccessive rispetto a quelle idonee alla “copertura” del mutuo prestato.