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12 Gennaio 2022Il D.L. n. 44/2021 ha introdotto, al fine di fronteggiare la situazione pandemica che – ormai – ci affligge da circa un biennio, l’obbligo vaccinale per i soggetti esercenti le professioni sanitarie.
Orbene, l’art. 4, comma 2, del citato Decreto, consente l’esonero dall’obbligo vaccinale anti-Covid-19 solo ed esclusivamente nel “caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”.
Sulla questione, nello specifico, è intervenuto recentemente il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 8454/2021, nella quale ha chiarito la portata della possibilità di esonero dall’obbligo vaccinale per i sanitari.
La vicenda prendeva le mosse dal caso di un medico esercente la propria professione presso la ASL, il quale adiva il T.A.R. al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento a suo carico attestante l’inadempimento circa l’obbligo vaccinale ed il provvedimento adottato dalla Direzione Generale della ASL con cui lo stesso veniva sospeso dall’attività prestata presso la ASL, in assenza di retribuzione.
Tali provvedimenti, invero, erano stati adottati dalla ASL sulla base del fatto che il soggetto non avesse assolto all’obbligo circa la sottoposizione al vaccino anti- SARS CoV2, e ciò in quanto l’attestazione di esonero presentata dal sanitario non era stata ritenuta sufficiente a giustificare la mancata sottoposizione alla vaccinazione.
Il TAR adito respingeva le doglianze formulate dal sanitario ricorrente e, pertanto, lo stesso adiva il Consiglio di Stato che si pronunciava nei seguenti termini: “…per le esenzioni vaccinali va indicata la specifica patologia che potrebbe mettere a rischio il sanitario. Dunque, il medico di medicina generale che certifica il pericolo di un proprio paziente, che svolge la professione sanitaria, a somministrare il vaccino anti COVID-19 deve indicare la patologia di cui soffre l’interessato, e ciò in quanto il controllo demandato alla ASL concerne pur sempre la certificazione del medico di medicina generale, la quale però, proprio perché costituente l’oggetto (diretto ed esclusivo) dell’attività di verifica della ASL, deve consentire all’Amministrazione di appurare la sussistenza dei presupposti dell’esonero.”.
Orbene, nella fattispecie, il sanitario si era limitato a presentare certificato di esenzione generico, recante la seguente dicitura: “Si attesta che … risulta essere soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Risulta, infatti, affetto da patologie che non sono oggetto di sperimentazione da parte di alcuna delle Case Farmaceutiche produttrici di vaccini anti-Covid – Tale attestazione viene rilasciata previa valutazione anamnestica dichiarata dal Paziente rispetto alla quale deve trovare rigorosa applicazione il principio di precauzione anche in virtù dell’approvazione meramente condizionata dei vaccini anti Covid…”.
La attestazione comprovante lo stato patologico del sanitario, come è possibile vedere, risulta oltremodo generica e per nulla specifica circa le patologie idonee a giustificare la mancata sottoposizione alla vaccinazione.