
Danno da lucida agonia: quando è risarcibile?
23 Novembre 2021
Obbligo vaccinale del personale sanitario: Consiglio di Stato, Decreto n. 06401/2021
10 Dicembre 2021Capita sovente che, inaspettatamente, spunti sul nostro telefono cellulare un messaggio da parte della società gerente il nostro traffico dati e telefonico un SMS in cui ci viene comunicato che il piano tariffario è mutato o che è stata attivata, sul nostro numero di telefono cellulare, una nuova offerta.
Orbene, la Suprema Corte è intervenuta proprio su tale tematica, definendone i limiti operativi.
La vicenda processuale prende le mosse da una segnalazione da parte di un utente al Garante per la Privacy, in cui lo stesso lamentava l’indebita – in quanto non richiesta e non autorizzata – attivazione di un servizio da parte della compagnia telefonica. All’esito dell’istruttoria condotta, il Garante della Privacy ha sanzionato la società erogatrice del servizio di telefonia in quanto, attivando un servizio non richiesto in capo al soggetto contraente, avrebbe violato le regole relative al trattamento dei dati in quanto, per quella specifica operazione, gli stessi sarebbero stati trattati senza il consenso dell’interessato, pertanto in violazione degli artt. 23 e 24 del D. Lgs. n. 196/2003 (c.d. “Codice della Privacy”).
La società, tuttavia, si difendeva in giudizio adendo il Tribunale e sostenendo che il servizio fosse stato attivato erroneamente a motivo di un fraintendimento tra l’utente e l’operatore telefonico e sostenendo, altresì, che l’erroneo trattamento dei dati non potesse essere assimilato ad un trattamento privo di consenso da parte dell’interessato.
Il Tribunale, tuttavia, rigettava le doglianze mosse dalla società e riteneva che, anche a voler considerare sussistente il fraintendimento tra utente ed operatore, lo stesso non avrebbe esentato la società dalla richiesta di preventivo consenso al trattamento nei confronti del titolare degli stessi.
Orbene, la questione è giunta sino alla Corte di Cassazione, la quale, interrogata sulla legittimità della condotta della società, ha chiarito che:
- Il contratto senza il consenso è da ritenersi nullo, e ciò indipendentemente dalle motivazioni per cui lo stesso non è stato fornito. Pertanto, alla presenza del mancato consenso da parte del cliente circa l’attivazione del nuovo servizio, lo stesso deve ritenersi non attivato;
- Ciò comporta, certamente, che, alla presenza del mancato consenso da parte dell’utente, ciò si traduca in un illecito trattamento dei dati, conseguente alla mancata informativa circa l’utilizzo degli stessi da parte dell’operatore.
Nell’ambito dell’ordinanza n. 27554 del 2021, pertanto, la S.C. ha confermato l’irrogazione della sanzione nei confronti della società di telefonia in quanto l’attivazione di un servizio senza il preventivo consenso dell’utente costituisce, certamente, presupposto per un illecito trattamento dei dati personali dello stesso e, inoltre, in quanto l’assenza di consenso è idonea a determinare la nullità del contratto.