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6 Giugno 2021La crisi causata dalla pandemia in corso ha provocato disagi, oltre che dal punto di vista sanitario, certamente anche da quello economico. Non a caso si parla delle c.d. “quattro dimensioni della crisi”, tra le quali, oltre a quella sanitaria, sociale e psicologica, troviamo certamente quella afferente alla sfera economica.
Tale circostanza ha prodotto quale risultato una disperata ricerca, da parte dell’Esecutivo, di strumenti volti a rendere maggiormente sostenibile tale condizione, prevedendo strumenti idonei a tal fine, tra i quali, certamente, vi sono quelli circa i canoni locatizi (D.L. “Cura Italia” e D.L. “rilancio” hanno stabilito la possibilità di ottenere un credito di imposta pari al 60% del canone).
Un ambito che, certamente, risulta coinvolto dalla crisi è quello della corresponsione dei canoni locatizi ed è proprio su tale tematica che il Tribunale di Roma è intervenuto chiarendone le modalità ed i termini, alla luce della crisi economica determinata dalla pandemia.
Il Tribunale di Roma, nella sentenza del 27 agosto 2020, ha, difatti, chiarito che: “La crisi economica derivata dalla pandemia da Covid-19 e la conseguente chiusura forzata delle attività commerciali, in particolar modo quelle legate al settore della ristorazione, devono qualificarsi quale sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che impone, in base alla clausola generale di buona fede e correttezza, un obbligo delle parti di contrattare al fine di addivenire a un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell’alea normale.”.
Con tale decisione il Tribunale di Roma accoglieva, parzialmente, la richiesta di una società conduttrice di un locale adibito a ristorante, la quale aveva richiesto al locatore una rinegoziazione del canone (di 8mila euro mensili) a motivo della chiusura forzosa dell’attività, cui conseguiva un’impossibilità di corrispondere il canone così come antecedentemente.
Il giudice di merito, facendo riferimento alla clausola generale della buona fede e ha stabilito che venisse operata una riduzione del 30% dell’importo del canone mensile. Nello specifico il giudice ha ritenuto possibile “modificare i termini di un contratto di locazione se il conduttore ha visto la propria attività ridotta a causa delle misure emergenziali […] disponendo la riduzione dei canoni di locazione del 40% per i mesi di aprile e maggio 2020 e del 20 % per i mesi da giugno 2020 a marzo 2021…”.