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La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta in materia di spese straordinarie sostenute da uno dei coniugi separati e/o divorziati, nell’interesse dei figli, senza previa consultazione con l’altro coniuge. 

Nello specifico la vicenda prende le mosse dal ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli con il quale la coniuge lamentava che il marito non corrispondesse l’importo a titolo di spese straordinarie in favore dei figli, seppur debitamente documentate.

Il Tribunale di Napoli, in accoglimento paraziale della domanda, condannava al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 24.337,16 a titolo di rimborso delle spese straordinarie affrontate dall’ex coniuge nell’ interesse dei figli minori. 

Il coniuge, quindi, proponeva ricorso in appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli che emetteva sentenza di parziale riforma dell’ordinanza impugnata. 

Si giungeva dinanzi alla Suprema Corte, sede nella quale il coniuge lamentava l’omesso previo interpello del medesimo da parte della ex moglie, al fine di effettuare le spese straordinarie di cui trattasi. 

Orbene, la Corte di Cassazione, nell’ambito della sentenza in esame, ha chiarito come “nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all’ interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass., n. 16175/2015; Cass., n. 5059/2021).”. 

In ogni caso la Corte ha chiarito che per le spese straordinarie sostenute nell’ interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l’irripetibilità delle spese (nella specie, relative all’ iscrizione ad un corso sportivo ed all’attività scoutistica) effettuate nell’ interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia (Cass., n. 2467/2016).

All’ interno di tale quadro di riferimento e facendo applicazione dei principi, la Corte d’Appello ha ritenuto che l’effettività della spesa era documentata essenzialmente attraverso gli strumenti bancari o informatici di pagamento ed ha valutato le spese inerenti alle esigenze dei figli ed ove non ha riscontrato o l’uno o l’altro elemento ha escluso la ripetibilità della spesa.

Avv. Cecilia Di Guardo 

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