Successione ereditaria: prelievo di somme su conti cointestati – Cass. Civ. Sent. n. 4142/2025
11 Aprile 2025Il Tribunale di Pavia, con Sentenza n. 340/2025, è intervenuto sulla tematica del risarcimento del danno per mancato accesso ai benefici di cui al c.d. “Superbonus 110”, chiarendone i limiti.
È stato, difatti, chiarito come la scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non determini, di per sé, un danno patrimoniale, qualificabile in termini di depauperamento effettivo nella sfera patrimoniale del committente-creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell’appaltatore.
Il nostro ordinamento, difatti, non ammette il risarcimento “in re ipsa”, dovendo il committente che si assume danneggiato fornire della sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e tecnici richiesti dalla normativa per accedere al beneficio fiscale, l’inadempimento da parte dell’appaltatore ed, altresì, la sussistenza di nesso di causalità tra il richiamato inadempimento ed il danno patrimoniale subito, consistente nella impossibilità di ottenere (o conservare) il risparmio di spesa finale.
Nello specifico, veniva convenuto in giudizio l’appaltatore dal committente, il quale ne demandava la condanna, previo accertamento del grave inadempimento imputabile al medesimo e della conseguente pronuncia di risoluzione del contratto d’appalto, alla restituzione, in suo favore, dell’acconto versato pari ad Euro 25.643,09, oltre al risarcimento dei danni subiti a causa ed in conseguenza dell’inadempimento contrattuale, consistenti nella perdita definitiva dell’agevolazione fiscale del “superbonus 110%”, quantificati in Euro 185.388,39.
Orbene, come anticipato, il Tribunale di Pavia ha accolto solo parzialmente la domanda avanzata, specificando come “quando viene proposta una domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, il creditore che agisce deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (principio indiscusso da Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; v. tra le tante conf., Cass. n. 5853/2023; Cass. n. 22244/2022; Cass. n. 127/2022; Cass. n. 3587/2021; Cass. n. 17403/2020; Cass. n. 13685/2019; Cass. n. 25584/2018; Cass. n. 826/2015; il medesimo principio è applicabile anche nell’ipotesi di inesatto o tardivo adempimento, v. da ultimo, Cass. n. 2554/2023)…” e ancora chiarendo che “ il giudice deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale (v. Cass. n. 7187/2022; Cass. n. 8220/2021; Cass. n. 15052/2018; Cass. n. 10995/2015). Precisamente, la non scarsa importanza dell’inadempimento deve essere valutata avendo riguardo all’operazione complessiva sulla base di un duplice criterio (Cass. n. 4314/2016; Cass. n. 22346/2014; Cass. n. 21237/2012; Cass. n. 7083/2006; Cass. n. 5407/2006; Cass. n. 1773/2001; Cass. n. 3669/1995): in primo luogo, applicando un parametro oggettivo, il giudice del merito è chiamato a verificare che l’inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto, in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all’altro contraente, sì da creare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. n. 6548/2010; Cass. n. 1708/2010; Cass. n. 3851/2008; Cass. n. 14034/2005); sotto altro profilo, complementare al primo, invece il giudicante deve considerare il comportamento mantenuto da entrambe le parti.”.
Nella fattispecie in esame, pertanto, il Giudice ha ritenuto sussistente l’inadempimento da parte dell’appaltatore, tuttavia ha altresì dichiarato come “in materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del danno al committente delle opere, la giurisprudenza di merito (v. tra le altre, Trib. Padova, sent. n. 2266/2023; Trib. Perugia sent. n. 1478/2024; Trib. Venezia n. 706/2024; Trib. Varese, sent. n. 1065/2024; Trib. Padova, sent. n. 1192/2024; Trib. Lodi, sent. n. 59/2025) – alla quale aderisce questo Giudice, in quanto supportata da motivazioni convincenti in diritto e condivisibili – opina nel senso che la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non determina in automatico un danno patrimoniale, ossia una perdita effettiva nella sfera patrimoniale del committente-creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell’appaltatore.”.
Di conseguenza il Tribunale di Pavia ha ritenuto che nel caso in esame l’attore non avesse provato (ed invero neppure dedotto) di essersi trovato nell’impossibilità di reperire altre imprese costruttrici in tempo utile a salvaguardare, in tutto o in parte, l’agevolazione fiscale prevista e prorogata nel tempo dalla legislazione sopravvenuta, né ha allegato e provato di essere (stato) nel possesso di tutti i requisiti (oggettivi, soggettivi e tecnici) richiesti dalla legge ratione temporis vigente per l’effettiva conseguibilità dello “sconto in fattura” de quo, ragion per cui non è stato possibile sostenere che l’attore, a causa dell’inadempimento della società convenuta, abbia subito una diminuzione della propria sfera patrimoniale, che risulta essere la medesima tanto prima quanto dopo l’illecito compiuto dall’appaltatrice.
Avv. Cecilia Di Guardo